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Descrizione
REGOLAMENTO D’ISTITUTO IC MANFREDINI
Allegati:
- Allegato A: Regolamento di disciplina
- Allegato B: Patto educativo di corresponsabilità
- Allegato C: Regolamento organo di garanzia
- Allegato D: Regolamento per la concessione del patrocinio dell’Istituto comprensivo Manfredini
- Allegato E: Regolamento d’Istituto per l’accettazione di erogazioni liberali, donazioni, lasciti ereditari e comodati
- Allegato F: Regolamento Aula informatica scuola secondaria di Primo grado
- Allegato G: Regolamento Aula informatica scuola Primaria
- Allegato H: Regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti di appalto di beni, lavori e servizi e per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni
- Allegato I: Griglia di valutazione Esperti
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Istituto comprensivo Gaetano Manfredini
(delibera del Consiglio d’Istituto n.36 del 07/01/2026)
CAPO I – ORGANI COLLEGIALI
Art. 1: Definizione
Sono organi collegiali di istituto:
- il Consiglio di Istituto;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei docenti;
- i Consigli di classe;
- il Comitato di valutazione dei docenti;
- l’Organo di garanzia.
Ai sensi dell’art. 12 del D. L.vo 297/94, i genitori degli studenti – che possono costituire un loro Comitato – hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola.
Art. 2: Convocazione
L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché, per il Consiglio di Istituto, dalla Giunta Esecutiva.
L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In quest’ ultimo caso la convocazione potrà essere inviata col mezzo più rapido.
La convocazione dei Consigli di classe avviene tramite circolare interna. Le convocazioni degli altri organi sono disposte tramite pubblicazione sul sito e/o sul RE o convocazione diretta ai singoli componenti. In ogni caso la pubblicazione è adempimento sufficiente per la convocazione regolare dell’Organo Collegiale. La convocazione per i genitori componenti l’Organo collegiale è effettuata con circolare e/o pubblicata sul RE. L’avviso di convocazione deve riportare gli argomenti all’ordine del giorno ed eventualmente il nome dei relatori, qualora questi non siano componenti dell’Organo Collegiale.
Le riunioni devono avvenire, di norma, in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Possono essere convocati a distanza solo i Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, previsti dal art. 44 comma 3, lett. b) non deliberativi. I Consigli di Classe dei GLO (gruppi di lavoro operativo per l’inclusione/GLO) possono essere convocati in presenza o a distanza, e, nel caso in cui il personale sanitario e/o i genitori non possano/non riescano a collegarsi, in modalità mista con la presenza fisica dei docenti.
Art. 3: Validità sedute
La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento di ciascuna votazione.
Art. 4: Discussione ordine del giorno
Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario verbalizzante. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’o.d.g nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione.
Gli argomenti indicati nell’o.d.g. sono tassativi. Solo se sono presenti tutti i componenti e se essi sono tutti d’accordo, si può modificare l’o.d.g. anche aggiungendo altri argomenti. Costituiscono eccezione le deliberazioni del C.d.I. che devono essere adottate su proposta della Giunta esecutiva.
L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso o.d.g.
Art. 5; Mozione d’ordine
Prima della discussione di un argomento all’o.d.g., ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione dell’argomento all’ o.d.g. al quale si riferisce.
Art. 6: Diritto di intervento
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l’ordine di iscrizione per il tempo strettamente necessario e, comunque, di norma per non più di cinque minuti.
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli intervenuti, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme generali e a quelle del presente Regolamento.
Art. 7: Dichiarazione di voto
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
Art. 8: Votazioni
Le votazioni sono indette dal Presidente e, una volta indette, nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine.
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione si svolge con scrutinio segreto quando riguarda persone determinate o determinabili.
La votazione non può validamente avere luogo se non vi è numero legale.
Coloro che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.
Art. 9: Risoluzioni
I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell’organo su specifici argomenti.
Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all’art. 5.
Art. 10: Processo verbale
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’o.d.g.). Per ogni punto all’o.d.g. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
Nel verbale sono registrate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali, numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico, sono firmati dal Segretario e dal Presidente, acquisiti digitalmente e conservati in apposito fascicolo elettronico.
I verbali in formato analogico sono incollati su appositi registri cartacei a pagine numerate, timbrate e firmate dal dirigente scolastico per vidimazione.
Il verbale viene letto e approvato al termine di ogni seduta, ma qualora ciò non fosse possibile per ragioni di tempo, si approverà prima dell’inizio della seduta immediatamente successiva.
Ogni componente l’Organo Collegiale può prendere visione e estrarre copia informale dei verbali approvati, richiedendolo al dirigente anche in maniera non formalizzata. Negli altri casi valgono le norme vigenti in materia di trasparenza dell’azione amministrativa e di accesso agli atti. Gli estratti dei verbali con il testo delle delibere sono pubblicati nella sezione AT del sito web.
Art. 11: Elezioni e surroga di membri cessati
Le elezioni degli Organi Collegiali e la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi
causa avvengono secondo le norme ministeriali e le leggi vigenti. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.
Art. 12: Decadenza
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o, tranne che per il Collegio dei docenti, quando non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
Art. 13: Dimissioni
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date nel corso di una riunione dell’organo e, quindi, registrate nel processo verbale della seduta.
L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni e, in prima istanza, può invitare il dimissionario a ritirarle. Una volta che esse sono confermate e che l’Organo Collegiale ne abbia preso atto divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei suoi componenti.
Per ovvie ragioni non possono dimettersi i componenti di diritto di un organo collegiale.
Art. 14: Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto
La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente.
Nella prima seduta, il C.d.I. è inizialmente presieduto dal Dirigente ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente, che ne assume immediatamente la presidenza. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti computata sul numero dei componenti del C.d.I. (10 voti su 19 componenti). Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa.
Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza di questi, il consigliere della componente genitori più anziano di età. Nel caso non sia presente nessun genitore, i presenti individuano a maggioranza il presidente della seduta.
Il C.d.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1.
Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o di almeno un terzo dei suoi componenti (7 consiglieri su 19).
L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I., tenendo conto anche delle proposte del Presidente della Giunta Esecutiva. A conclusione di ogni seduta, i singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell’ordine del giorno della riunione successiva.
Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori. Può inoltre costituire commissioni al fine di rendere più agile e proficua la propria attività. Delle commissioni possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.d.I..; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
Il Consiglio di Istituto può indire riunioni congiunte con Consigli di altri istituti al fine di trattare problemi comuni e di intraprendere eventuali iniziative in collaborazione. Dette riunioni sono presiedute dal Presidente più anziano.
Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. Qualora il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
La pubblicità degli atti avviene, nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali, mediante affissione in apposito albo dell’istituto, delle convocazioni e degli estratti dei verbali (delibere) a cura del DS o del DSGA. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’istituto.
Art. 15: Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva
Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, elegge nel suo seno con voto segreto una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori. La votazione avviene per scrutinio segreto: ogni consigliere potrà esprimere una preferenza per ciascuna componente.
Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente, che la presiede, ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri. In particolare esamina in prima istanza il Programma annuale con la relativa relazione predisposta dal Dirigente. Può, inoltre, chiedere la convocazione del Consiglio di Istituto.
Art. 16: Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario previsto nel Piano delle attività approvato dal Collegio stesso prima dell’inizio delle lezioni.
Le riunioni sono convocate dal Dirigente in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare di articolarsi al suo interno in dipartimenti o in commissioni di lavoro e/o di studio su specifici argomenti. Delle commissioni possono far parte anche rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. I dipartimenti sono presieduti dal dirigente o da un suo delegato; le commissioni dal dirigente o da un coordinatore eletto al proprio interno. I dipartimenti e le commissioni presentano proposte al Collegio; hanno potere deliberante solo su questioni sulle quali hanno ricevuto dal Collegio specifica e precisa delega. Nelle more di uno specifico regolamento, si farà riferimento alla nota ministeriale n.105 del 16/04/1975.
Art. 17: Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti
Il Comitato per la valutazione dei docenti, composto secondo l’art. 11 del D.L.vo 297/94,così come modificato dal comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015, è convocato dal Dirigente
- in composizione completa:
all’inizio del triennio di vigenza, oppure ogni qualvolta si presenti la necessità di integrarli e/o modificarli, per individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti;
- in composizione ristretta:
in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all’ultimo triennio ovvero per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501;
alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di formazione e prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
Art. 18: Norme di funzionamento dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe.
Il Consiglio di intersezione/interclasse/classe è presieduto dal dirigente o in caso di assenza o impedimento da un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio. Alle riunioni partecipano, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, tutte le componenti (genitori e docenti) ovvero solo i docenti.
Il Consiglio si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Attività concordato ed approvato dal Collegio dei docenti prima dell’inizio delle lezioni.
Art. 19: Assemblee e comitato dei genitori
I genitori degli studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297. I genitori rappresentanti di classe possono costituire un Comitato dei genitori, che, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, è di norma costituito da tutti i genitori eletti nei Consigli di Classe.
Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di plesso, di istituto.
Le assemblee si svolgono in orario concordato con il dirigente che, in deroga alle disposizioni dell’articolo 15 citato, può autorizzare la convocazione di assemblee di classe anche senza sentire la Giunta esecutiva. Per tutte le assemblee il presidente, scelto con le modalità specificatamente sopra indicate, richiede per scritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a trasmettere alle famiglie gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno.
L’assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel consiglio di classe che provvede a convocarla con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta dagli insegnanti, dai genitori di almeno un quinto degli studenti della classe.
L’assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, scelto tra loro dai componenti i Consigli di intersezione/interclasse/classe del plesso, che provvede a convocarla con preavviso di almeno cinque giorni.
La convocazione può essere richiesta dal Dirigente, da almeno un terzo dei genitori componenti i Consigli di classe del plesso, da almeno la metà degli insegnanti del plesso, dai genitori di almeno un quinto degli studenti del plesso o dal comitato dei genitori.
L’assemblea di Istituto è presieduta da uno dei genitori, scelto tra loro dai componenti i Consigli di intersezione/interclasse/classe di tutto l’istituto, che provvede a convocarla con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione dell’assemblea di istituto può essere richiesta da almeno 50 genitori, da almeno un quinto dei genitori eletti nei consigli di Intersezione/interclasse/classe, dal comitato dei genitori, dal Consiglio d’Istituto o dal Dirigente.
Le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblee viene redatto sintetico verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal presidente. Copia del verbale viene consegnata al Dirigente.
Se richiesto o approvato dalla maggioranza dei convenuti in assemblea, possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e i docenti.
CAPO II – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
Art.20 – Criteri generali per la formazione delle classi/sezioni
La formazione delle classi sarà effettuata da una commissione composta dal Dirigente scolastico, o suo delegato, e docenti individuati dal Collegio dei docenti.
La commissione terrà conto della disponibilità di organico, delle informazioni utili provenienti dall’ordine di scuola precedente e, sulla base dei criteri sotto elencati, darà forma a classi miste ed eterogenee al loro interno, ma il più possibile omogenee tra di loro.
Criteri formazione sezioni scuola dell’infanzia
- Equilibrio numerico fra le sezioni
- Equilibrio fasce d’età
- Equilibrio maschi e femmine
- Equilibrio nella presenza di alunni con disabilità
- Equilibrio di alunni anticipatari
- Equilibrata presenza di alunni non alfabetizzati
- Eventuale richiesta reciproca delle famiglie per la scelta di un solo compagno, quando non contrasti con i suddetti criteri
Criteri per la formazione delle classi prime della scuola primaria
- Equilibrio numerico fra le classi
- Presenza di alunni con disabilità
- Equilibrio maschi e femmine
- Equilibrio di alunni anticipatari
- Equilibrata presenza alunni con disturbi nel comportamento
- Equilibrata presenza alunni con difficoltà di apprendimento
- Equilibrata presenza di alunni non alfabetizzati
- Frequenza o meno della scuola dell’infanzia
- Eventuale richiesta reciproca delle famiglie per la scelta di un solo compagno, quando non contrasti con i suddetti criteri
Criteri per la formazione delle classi prime della scuola secondaria
- Equilibrio numerico fra le classi
- Equilibrio maschi e femmine
- Richiesta della seconda lingua
- Presenza di alunni con disabilità
- Equilibrata presenza alunni con disturbi nel comportamento
- Equilibrata presenza alunni con difficoltà di apprendimento
- Inserimento degli alunni ripetenti nella stessa sezione di provenienza (salvo richiesta
scritta e validamente motivata da parte delle famiglie di cambio di sezione).
- Equilibrata presenza di alunni non alfabetizzati
- Eventuale richiesta reciproca delle famiglie per la scelta di un solo compagno, quando non contrasti con i suddetti criteri
Criteri di precedenza per l’accesso alle scuole dell’Istituto Comprensivo Statale Gaetano Manfredini
In caso di impossibilità ad accogliere tutti gli alunni che presentano la domanda di iscrizione alle scuole dell’I.C. “Manfredini”, la commissione applica i seguenti criteri di precedenza, validi fino ad eventuale altra delibera del CdI o approvazione di un nuovo Regolamento:
Criteri di precedenza per le iscrizioni:
- Alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto Manfredini
- Alunni con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso o Istituto
- Criterio della viciniorità di residenza
- Alunni con genitori che lavorano nel comune di Pontinia
- Data di presentazione della domanda di iscrizione
- Per la scuola dell’Infanzia e Primaria, alunni anticipatari
CAPO III – DISPOSIZIONI DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Art. 21 – Obblighi di vigilanza
L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dell’alunno alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile provvisto di specifica delega.
Il dovere di vigilanza fa capo in via principale al personale docente ma rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA (art. 4, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 – Tab. A-). Sono tenuti alle disposizioni indicate negli articoli seguenti anche gli ausiliari dipendenti della azienda esterna appaltatrice dei servizi scolastici cui sono assegnati specifici compiti di sorveglianza. Valgono per essi le stesse indicazioni e gli stessi obblighi vigenti per i collaboratori scolastici.
Oltre alle disposizioni dettagliate negli articoli seguenti, i docenti e il personale della scuola sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni situazione di rischio dovesse verificarsi e ad intervenire immediatamente, per quanto di loro competenza, a scongiurare ogni pericolo per gli alunni.
Art. 22 – Vigilanza all’inizio e al termine delle lezioni
Scuola dell’infanzia
L’accoglienza e la dimissione dei bambini della scuola dell’infanzia avvengono nelle aule o nelle zone comuni, secondo gli orari annualmente definiti e pubblicati. I genitori degli alunni (o altre persone da loro delegate per iscritto) possono accedere all’interno dell’edificio negli orari stabiliti per l’ingresso o per ritirarli al termine delle attività educative, trattenendosi il tempo strettamente necessario a ritirare il proprio bambino, in modo da evitare il sovraffollamento e non ostacolare le operazioni di sorveglianza.
Il cancello d’ingresso rimane chiuso e viene aperto dai collaboratori scolastici al bisogno.
È necessario che i genitori assicurino puntualità nel prelevare il figlio per evitare che il docente debba essere impegnato oltre l’orario stabilito. Qualora l’alunno non venga ritirato, i docenti sono tenuti a contattare telefonicamente le famiglie ed in caso di consuetudine a comunicarlo al Dirigente scolastico che convocherà la famiglia.
Scuola primaria
Fra gli obblighi di servizio del personale docente vi è quello di vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui essi si trovano legittimamente all’interno della scuola fino al loro congedo o affidamento ai genitori o persona delegata.
Cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni gli insegnanti si recano nelle aule ad attendere gli alunni.
Ai docenti è richiesta la massima puntualità sia al momento dell’inizio delle lezioni che al termine
Dal punto di vista giuridico all’ingresso della scuola il minore è sotto la responsabilità della famiglia o dell’ente locale, nel caso di servizio scuola-bus o pre-scuola, mentre all’uscita da scuola il minore è sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica.
Ai docenti spetta il controllo all’uscita degli allievi, i quali devono essere sempre accompagnati fino alla porta e consegnati ai genitori o a persone formalmente delegate, all’autista dello scuolabus o alla persona addetta al servizio di vigilanza.
Non è consentito sostare con la classe nei corridoi prima del suono della campanella di uscita.
In queste operazioni i docenti sono aiutati dai collaboratori scolastici.
I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza sugli alunni all’interno dell’edificio, nei reparti loro assegnati e nelle aule, in caso di necessità, e all’esterno, nei cortili e negli spazi di pertinenza dell’edificio, provvedendo a tenere chiusi i cancelli, laddove presenti.
Inoltre svolgono adeguata vigilanza sugli alunni presenti a scuola prima dell’arrivo degli insegnanti al mattino, durante l’ingresso e l’uscita degli alunni e dopo l’uscita degli stessi, ove necessario, anche aiutando gli insegnanti.
Quando il portone di ingresso viene chiuso al termine del flusso di entrata di tutti gli alunni, è necessario giustificare il ritardo. Oltre i dieci minuti di ritardo, sarà consentito l’ingresso alla seconda ora di lezione. Durante tale tempo di attesa, prima dell’entrata a scuola, i genitori sono responsabili dei propri figli.
Pertanto:
- I genitori degli alunni non possono, di norma, accedere all’interno dell’edificio scolastico per accompagnare l’alunno.
- Gli alunni che si trovano nel cortile in orario extrascolastico sono sotto la responsabilità dei genitori.
- Nessun alunno può entrare in aula senza l’insegnante.
- Le porte sono sorvegliate dai collaboratori scolastici negli orari di ingresso e uscita degli alunni; appena terminato l’ingresso, le porte devono rimanere chiuse, come pure i cancelli: ai collaboratori scolastici spetta la custodia delle porte e dei cancelli, e la dovuta sorveglianza per evitare che gli alunni possano uscire dall’edificio o che entrino persone non autorizzate.
- È fatto divieto a chiunque non appartenga all’amministrazione scolastica – o a quella comunale – di accedere agli edifici scolastici senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato.
- All’uscita i docenti accompagnano gli alunni al portone d’ingresso e li consegnano ai genitori o a persona da loro delegata (in forma scritta) aspettandoli nei punti predisposti.
- È necessario che i genitori assicurino puntualità nel prelevare il figlio per evitare che il docente debba essere impegnato oltre l’orario stabilito. In ogni caso gli insegnanti devono accertarsi che gli alunni siano stati prelevati e, in caso negativo, sono tenuti a contattare telefonicamente le famiglie. Se il ritardo diventa una consuetudine, se ne deve dare comunicazione al Dirigente Scolastico che convocherà la famiglia.
- È opportuno che i genitori non entrino nel cortile della scuola e non si trattengano oltre il tempo strettamente necessario a ritirare il proprio bambino, in modo da non ostacolare le operazioni di affido degli altri alunni.
Scuola Secondaria
Cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni i docenti si recano nelle aule ad attendere gli alunni che iniziano ad entrare.
Nel cortile d’ingresso e lungo il tragitto di accesso alle aule, dopo l’apertura del cancello, gli alunni vengono vigilati dal personale collaboratore scolastico.
Quando il portone di ingresso viene chiuso, al termine del flusso di entrata di tutti gli alunni, è necessario giustificare il ritardo. Oltre i dieci minuti di ritardo sarà consentito l’ingresso alla seconda ora di lezione. Durante tale tempo di attesa, prima dell’entrata a scuola, i genitori sono responsabili dei propri figli.
Gli alunni escono al termine delle lezioni al suono della campana accompagnati dal docente in servizio all’ultima ora che vigila fino all’uscita della scuola.
Non è consentito uscire dall’aula e sostare nei corridoi prima del suono della campana che indica il termine delle lezioni. Negli spostamenti, in generale, è opportuno che l’insegnante preceda la classe.
I genitori debbono attendere l’arrivo dei propri figli al cancello della scuola.
Gli alunni i cui genitori abbiano optato per l’uscita autonoma che si trovano nel cortile in orario extra-scolastico dopo il termine delle attività didattiche, sono sotto la responsabilità dei genitori. In caso di incidenti la scuola declina ogni responsabilità.
Art. 23 – Vigilanza sugli alunni del servizio di prescuola (Nel caso il servizio venga attivato con apposita delibera del CdI).
Il personale incaricato del servizio di prescuola assicura la vigilanza sugli alunni presenti nell’edificio scolastico prima del normale orario delle lezioni per quei bambini le cui famiglie abbiano presentato documentata richiesta e in subordine all’accettazione di questa. Detto personale, successivamente, affida gli alunni ai loro insegnanti all’orario prestabilito di inizio lezione.
Gli alunni non compresi tra quelli affidati a tale servizio di sorveglianza non potranno entrare a scuola prima dell’ora di inizio lezione.
Il servizio di pre-scuola può essere organizzato anche secondo modalità previste dalla normativa o secondo convenzioni con comitati o associazioni esterne all’Amministrazione. In tal caso l’autorizzazione va concessa dal Dirigente Scolastico su documentata istanza.
Art. 24 – Vigilanza durante l’accesso alla scuola (cortile)
I cancelli principali dei plessi dell’istituto vengono aperti 15 prima dell’avvio delle lezioni per evitare che la permanenza degli alunni sul fronte strada possa comportare un rischio di maggior portata per la sicurezza degli allievi.
La scuola prevede la sorveglianza del personale ATA agli ingressi della scuola, ma non garantisce la vigilanza degli alunni nell’area cortiliva prima dell’inizio dell’orario scolastico. Pertanto le famiglie non possono esimersi dall’essere comunque responsabili della tutela dei loro figli fino a che non vengano direttamente consegnati al docente (scuola infanzia) o entrino autonomamente nei locali scolastici (scuola primaria e secondaria).
Per la scuola primaria e secondaria, quando il portone di ingresso viene chiuso al termine del flusso di entrata di tutti gli alunni, è necessario giustificare il ritardo. Oltre i dieci minuti di ritardo, sarà consentito l’ingresso alla seconda ora di lezione. Durante tale tempo di attesa, prima dell’entrata a scuola, i genitori sono responsabili dei propri figli.
Scuola infanzia e primaria
I genitori degli alunni di scuola dell’infanzia (o altre persone a ciò delegate per iscritto) possono accedere all’interno dell’edificio, negli orari stabiliti per accompagnare i bambini a scuola o per ritirarli al termine delle attività educative, e devono trattenersi nel cortile della scuola soltanto il tempo strettamente necessario a ritirare il proprio bambino, in modo da non affollare inutilmente il cortile stesso.
I genitori degli alunni di scuola primaria non possono, di norma, accedere all’interno dell’edificio scolastico per la consegna del bambino all’inizio delle lezioni.
Negli orari di entrata e di uscita dalla scuola, un’unità di personale collaboratore deve trovarsi in prossimità dell’ingresso, per aprire e chiudere la porta, per verificare chi entra e chi esce dall’edificio, chiedendo alle persone che si presentano, se necessario, di dichiarare la loro identità.
Gli alunni che si trovino nei cortili o all’interno dell’edificio scolastico in orario extra scolastico sono sotto la responsabilità dei genitori. In caso di incidenti la scuola declina ogni responsabilità. I bambini che al momento dell’ingresso o all’uscita sostano nell’area cortiliva della scuola in orario extrascolastico devono essere vigilati dal genitore o persona adulta delegata e sono sotto la responsabilità degli stessi.
Le porte di ingresso agli edifici devono essere chiuse dopo l’ingresso degli alunni e vengono riaperte soltanto nel momento dell’uscita.
Scuola secondaria
L’accesso al cortile della scuola deve avvenire a piedi; è vietato entrare nel cortile in sella a biciclette e motorini che vanno portati a mano; le biciclette vanno chiuse e sistemate ordinatamente; la scuola non è responsabile di eventuali furti di biciclette e motorini.
Gli alunni che si trovano nel cortile della scuola o all’interno dell’edificio scolastico in orario extra- scolastico, al di fuori di attività didattiche, sono sotto la responsabilità dei genitori. In caso di incidenti la scuola declina ogni responsabilità. I collaboratori scolastici sorvegliano gli spazi interni ed esterni prima del suono della campanella, ma non garantiscono vigilanza ed assistenza in altri momenti non programmati.
Art. 25 – Vigilanza durante le attività scolastiche
Scuola primaria e infanzia
- Gli insegnanti devono garantire una costante vigilanza sugli alunni per tutto il periodo in cui questi ultimi sono loro affidati: durante i momenti d’entrata e uscita da scuola, durante le attività educative o didattiche, durante l’attività di gioco libero, sia nei locali della scuola sia nei cortili, sia, infine, nelle visite guidate al di fuori delle pertinenze scolastiche, a piedi o con mezzi di trasporto.
- Il personale ausiliario ha il dovere di vigilare sui bambini quando venga espressamente richiesto dalle insegnanti in casi di particolari necessità e quando, per qualsiasi evenienza, venga a mancare la presenza dell’insegnante.
- I collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia hanno il dovere di collaborare con l’insegnante nel riordino dei locali e del materiale didattico e nell’assistenza nei momenti di refezione, di uso dei servizi igienici e di eventuale riposo.
- Su richiesta del Dirigente Scolastico o del Responsabile di plesso, il personale ausiliario collabora con gli insegnanti nella vigilanza ai bambini che per qualsiasi motivo escano dall’edificio scolastico (refezione all’aperto, intervalli del dopo mensa, uscite didattiche, visite guidate, ecc.).
- L’uscita dei bambini nel cortile della scuola per attività ludico-ricreative deve essere organizzata in modo tale da garantire una costante vigilanza da parte del personale docente e, in caso di particolare necessità definita dal Responsabile di plesso, del personale ausiliario.
- I bambini non devono giocare a calcio o con la palla all’interno dell’edificio.
- Gli insegnanti concorderanno regole per l’attività e l’uso sicuro dei giochi, arredi esterni, panchine presenti nei cortili delle scuole nel rispetto delle istruzioni fornite con la circolare in materia di sicurezza.
- I dati relativi agli alunni che usufruiscono dei servizi trasporto e pre-scuola sono fatti pervenire dall’ufficio di segreteria, tramite il responsabile di plesso.
Scuola secondaria
Gli insegnanti devono garantire una costante vigilanza sugli alunni per tutto il periodo in cui questi ultimi sono loro affidati.
Quando gli alunni si trasferiscono per qualche lezione specifica o per lezioni tenute in altri locali (palestra, laboratori, biblioteca, aula magna), devono attendere in aula l’insegnante preposto e avviarsi con il docente in ordine e in silenzio. Per particolari esigenze gli alunni possono spostarsi nell’edificio sotto la vigilanza di un insegnante o di un collaboratore scolastico.
L’utilizzo dei laboratori viene regolamentato dai responsabili dei rispettivi settori.
È compito dei docenti che ricorrono ai laboratori adottare procedure corrette nell’utilizzo degli strumenti e dei dispositivi e segnalare ai responsabili di settore eventuali disfunzioni.
L’accesso alla palestra è consentito solamente agli alunni in possesso delle calzature adeguate e degli indumenti consigliati dai docenti di Scienze Motorie.
Durante il cambio dell’ora gli alunni devono attendere gli insegnanti senza uscire dall’aula e gli insegnanti devono recarsi con sollecitudine nell’aula prevista dall’orario delle lezioni per rispettare l’orario di servizio dei colleghi.
Nei casi in cui un docente per urgenti motivi debba allontanarsi dall’aula, ricorre all’ausilio dei collaboratori scolastici cui affida la temporanea vigilanza della classe.
Art. 26 – Vigilanza durante Intervallo
Scuola primaria
Il docente (o i docenti) presente in classe all’inizio dell’intervallo è responsabile della sorveglianza durante l’intervallo. Non è pertanto consentito ai docenti in sorveglianza di recarsi altrove a qualunque titolo.
Durante l’intervallo gli alunni potranno recarsi ai servizi, al massimo due alla volta; il docente sorveglierà sia il corridoio sia l’aula. È vietato servirsi degli alunni per qualsiasi occorrenza: per esigenze connesse al servizio è opportuno rivolgersi al personale collaboratore.
È vietato mandare gli alunni a svolgere compiti in qualunque laboratorio senza sorveglianza.
L’intervallo è fruito in ogni scuola primaria in due diversi frangenti da 15 minuti ciascuno nelle giornate in cui il tempo scuola per gli alunni è di 6 ore, di un unico tempo da 15 minuti negli altri giorni. Il personale docente è sempre presente; ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni e cura che l’intervallo si svolga in un clima educativo utile al reintegro delle energie (mediante il gioco, la conversazione, la consumazione della merenda).
Durante l’intervallo, il personale docente di turno vigila sul comportamento degli alunni, anche con riferimento all’uso dei servizi igienici, in maniera da evitare danni a persone e cose.
La vigilanza del personale ausiliario durante l’intervallo favorisce un utilizzo ordinato dei servizi igienici, dei corridoi e degli atri.
Scuola secondaria
L’intervallo si effettua tra la seconda e terza ora e tra la quarta e quinta ora; nel tempo prolungato la mensa si svolgerà alla settima ora nei giorni di martedì e giovedì, prima dell’inizio dei laboratori pomeridiani.
La vigilanza durante l’intervallo è affidata all’insegnante della seconda ora (primo intervallo) della quarta (secondo intervallo). Per il servizio mensa viene stilato un prospetto che indica i docenti incaricati di provvedere alla gestione e alla sorveglianza dei gruppi classe. L’intervallo si svolge di norma in aula o nel corridoio antistante; gli alunni potranno recarsi ai servizi a turno.
Art. 27 – Sorveglianza nel cambio dell’ora
Si richiama l’attenzione di tutti i docenti sul problema della tempestività e della sorveglianza degli alunni durante il cambio d’ora, per cui è necessario adottare alcuni adeguati comportamenti:
- i docenti che iniziano l’orario si devono già trovare di fronte alla propria classe al suono della campana;
- per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca;
- i docenti in classe devono programmarsi in modo da non tardare l’uscita, in particolare i docenti che sono in palestra o nelle aule di laboratorio;
- ciascun docente deve essere informato, tramite l’orario settimanale della classe affisso ad ogni porta dell’aula, sull’insegnante che deve dare il cambio e da dove arriva in modo tale da potersi rendere conto se si tratta di un ritardo normale o eccezionale;
- il docente non impegnato nell’ora successiva attenderà l’arrivo del collega in orario;
- se il cambio non arriva, prima di spostarsi, si avvisa il personale ausiliario perché assuma la sorveglianza;
- i docenti interessati al cambio di turno evitano di intrattenersi con i colleghi per escludere attese nei cambi previsti;
- durante il cambio dell’insegnante si richiamano gli alunni a rimanere nelle proprie aule, preparando il materiale per l’ora successiva.
Art. 28 – Vigilanza durante l’attività in palestra I docenti sono tenuti alla massima vigilanza nelle ore di permanenza in palestra anche quando eventualmente è presente l’esperto esterno e si richiede la massima tempestività nel comunicare alle famiglie e al personale di segreteria preposto eventuali incidenti anche lievi.
Nella scuola l’attività motoria, pur non essendo né agonistica né specialistica, comporta però l’uso di attrezzature e modalità di svolgimento particolari rispetto a quelle utilizzate in un’aula comune, con relative ricadute in materia di sicurezza.
Le modalità di svolgimento, l’uso di attrezzature varie, l’organizzazione e la gestione degli spazi vanno rapportati all’età degli alunni, alla tipologia delle attività al fine di prevenire eventuali incidenti.
Gli insegnanti sono invitati, pertanto, a valutare ogni attività motoria da realizzare anche in presenza di “esperti esterni”, alla luce dei seguenti indicatori di massima, in relazione all’età e sesso degli alunni, alla tipologia e modalità:
- maneggevolezza dello strumento;
- peso dell’attrezzatura e modalità di uso;
- dinamica e durata dell’attività;
- attività di movimento e/o da fermi;
- attività individuale e/o di gruppo;
- gioco di squadra con competizione o senza; – condizioni di svolgimento dell’attività;
- indice di pericolosità dell’attività.
La vigilanza sugli alunni durante lo spostamento in palestra fuori sede dovrà essere costantemente assicurata dal docente accompagnatore, coadiuvato quando è possibile da un collaboratore scolastico.
Per numero docenti accompagnatori si fa riferimento all’art. 32.
Art. 29 – Vigilanza sull’accesso di altre persone all’edificio
Le porte di ingresso agli edifici devono essere rigorosamente chiuse non appena terminato l’ingresso degli alunni e riaperte soltanto al momento dell’uscita.
Al personale ausiliario spetta la custodia delle porte e dei cancelli, e la dovuta vigilanza per evitare che gli alunni possano uscire dall’edificio o persone non autorizzate possano entrare.
È vietato a chiunque non appartenga all’amministrazione scolastica accedere agli edifici scolastici, tranne che agli uffici, senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico o del Coordinatore di plesso.
In nessun caso è ammesso l’accesso negli edifici scolastici di persone che richiedono denaro per collette, interventi umanitari o elemosina, anche se vantano o mostrano autorizzazioni o permessi.
I genitori degli alunni possono accedere alle classi solo per questioni urgenti e dopo essersi fatti riconoscere dal personale ausiliario, che provvederà ad accompagnarli e ad annunciarli agli insegnanti, trattenendosi per il tempo strettamente necessario.
Art. 30 – Regolamentazione uscita degli alunni
Scuola dell’infanzia
I bambini frequentanti le scuole dell’infanzia potranno essere affidati all’uscita da scuola esclusivamente ad un genitore o ad una persona maggiorenne munita di delega consegnata agli atti della scuola
Scuola primaria
Al termine delle lezioni l’insegnante accompagna l’alunno all’uscita e lo affida ad un genitore o a persona da lui delegata con formale e nominativa indicazione, trasferendo quindi a questi la responsabilità connessa alla vigilanza del minore; non è perciò consentita l’uscita autonoma dei bambini.
Gli alunni che usufruiscono del servizio di vigilanza devono essere consegnati a detto personale dagli insegnanti, trasferendo quindi a questi la responsabilità connessa alla vigilanza del minore.
Non valgono ad escludere le responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi espliciti o formali impartiti dalla famiglia.
Al termine delle lezioni, gli alunni che devono salire sullo scuolabus sono vigilati dai docenti con l’aiuto del personale ausiliario fino alla presa in carico da parte del personale del servizio trasporto. Se al momento dell’uscita da scuola il pulmino non è ancora arrivato, gli alunni devono essere vigilati nell’atrio della scuola, per il tempo necessario, dal personale ausiliario.
È necessario che i genitori assicurino puntualità per evitare che il personale docente o non docente debba essere impegnato oltre l’orario stabilito. In ogni caso gli insegnanti devono accertarsi che tutti gli alunni, siano ritirati e, in caso negativo, sono tenuti a contattare telefonicamente le famiglie. In attesa del loro arrivo, il bambino è affidato ad un collaboratore o ad altra classe. Se entro un’ora dal termine delle lezioni, la famiglia non sarà stata rintracciata o non avrà comunque ritirato il proprio figlio, si dovrà comunicarlo al Dirigente scolastico.
Scuola secondaria
Al termine delle lezioni l’alunno della scuola secondaria di primo grado può uscire dall’edificio scolastico senza la presenza di accompagnatori purché i genitori abbiano optato per la modalità di uscita autonoma sottoscrivendo all’atto dell’iscrizione un’apposita dichiarazione.
La dichiarazione dei genitori di optare per l’uscita autonoma dei propri figli rappresenta una precisa condivisione da parte della famiglia delle procedure adottate dalla scuola e l’espressione della consapevolezza del fatto che, all’uscita da scuola, alla vigilanza effettiva del personale scolastico subentra una vigilanza potenziale della famiglia con le relative responsabilità. La scuola si riserva di segnalare alle famiglie i casi in cui ritenga non sussistano le condizioni di normalità per consentire l’uscita autonoma degli alunni.
Art. 31 – Vigilanza in caso di assemblee sindacali e scioperi
Le assemblee sindacali vengono comunicate tramite circolare sul sito e/o sul RE.
Gli Uffici di Segreteria informano l’Amministrazione Comunale per eventuali variazioni del trasporto.
La scuola deve garantire:
- il diritto di sciopero;
- il servizio da parte di chi non sciopera;
- la vigilanza sugli alunni presenti, fino al ritiro da parte delle famiglie.
Il giorno dello sciopero l’organizzazione è affidata al responsabile di plesso o al docente più anziano.
Nessun alunno può essere lasciato senza sorveglianza o fuori dalla scuola.
CAPO IV – DISPOSIZIONI VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Art. 32 – Regolamentazione uscite brevi, visite guidate e viaggi d’istruzione
La materia è disciplinata dalla C.M. n. 291/1992 e dalla C.M. n. 623/1996, alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.
La programmazione, progettazione e attuazione delle uscite, delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione costituisce, per articolazione delle fasi e competenze coinvolte, un vero e proprio procedimento amministrativo.
Competenze
Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe
– Prendono atto delle proposte dei docenti e predispongono il programma annuale delle uscite, delle visite e dei viaggi d’istruzione.
Famiglie degli alunni
– Sono informate delle iniziative;
– esprimono per iscritto il consenso alla partecipazione dei figli;
– partecipano agli oneri economici previsti.
Consiglio d’Istituto
– Delibera i criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle iniziative.
Definizioni
Uscite didattiche
Sono attività svolte dalle classi fuori dall’edificio scolastico ma nel territorio circostante (interviste, visite a luoghi naturali, sedi di lavoro, mostre, istituti culturali, ecc.), con durata non superiore all’orario scolastico giornaliero.
Le uscite didattiche:
– non necessitano di autorizzazione del Consiglio d’Istituto, se prive di costi o prenotazioni;
– richiedono la compilazione dell’apposito modulo per l’autorizzazione dei genitori;
– richiedono autorizzazione del Dirigente quando comportano spese o utilizzo di mezzi di trasporto.
Gli insegnanti informano le famiglie con congruo anticipo, indicando: data, orari di partenza e rientro, mezzi utilizzati, costo complessivo.
Per le uscite a piedi, è possibile acquisire un’autorizzazione valida per tutto l’anno scolastico.
Rientrano tra le uscite didattiche anche quelle per spettacoli teatrali e cinematografici, visite a musei e mostre o attività di ricerca sul territorio.
Visite di istruzione di una giornata:
Sono iniziative svolte in Comuni diversi da quello della scuola, oppure nel Comune stesso quando abbiano una durata superiore all’orario scolastico. Rientrano in questa tipologia visite per attività di approfondimento culturale e/o laboratori didattici o pratico-sportivi
Viaggi d’istruzione di più giorni:
Comprendono una gamma di iniziative riconducibili a:
- A) Viaggi di approfondimento culturale e conoscenza ambientalePromuovono la conoscenza del territorio, del patrimonio paesaggistico, monumentale, culturale e folkloristico, includendo anche centri minori di interesse storico-artistico o tecnico.
- B) Viaggi connessi ad attività sportive o musicaliComprendono partecipazioni a manifestazioni sportive o musicali con finalità educative.
Programmazione
Le uscite vanno inserite nei progetti e nel piano annuale di lavoro della classe.
Le proposte sono presentate ai Consigli di Intersezione, Interclasse o Classe, al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto.
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione devono essere programmati in modo coerente con la progettazione didattica e culturale della scuola, configurandosi come attività complementari, non come occasioni di mero svago.
Destinatari
Sono destinatari gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
Tutti i partecipanti devono essere muniti di documento di identificazione.
Per la scuola dell’infanzia, il Consiglio d’Istituto può deliberare brevi uscite, sulla base della programmazione didattico-educativa.
Per svolgere una visita o un viaggio è necessaria la partecipazione di almeno i 2/3 degli studenti della classe È sempre obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori.
Tutti i partecipanti (alunni e docenti) devono essere coperti da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile.
Destinazione
Scuola dell’infanzia e classi I-II primaria:
Spostamenti di norma limitati all’ambito provinciale.
Classi III–V primaria:
Possibilità di spostamenti nell’intera regione o nelle regioni limitrofe o confinanti.
Scuola secondaria di primo grado:
-Classi prime: spostamenti nell’intera regione o nelle regioni limitrofe o confinanti.
-Classi seconde e terze: possibili visite culturali di rilevanza anche di più giorni su tutto il territorio nazionale.
Durata
Uscite didattiche: si svolgono durante l’orario di lezione.
Visite guidate: superano l’orario scolastico giornaliero.
Viaggi d’istruzione:
-preferibilmente di un giorno per le classi prime della SSIG;
-possibili viaggi con un pernottamento per le classi seconde della SSIG;
-possibili viaggi con due o tre pernottamenti, salvo diversa delibera del Consiglio d’Istituto, per le classi terze della SSIG.
Per attività a specifiche finalità (competizioni sportive e/o musicali, viaggi della memoria) è ammesso un numero maggiore di pernottamenti.
Periodo di effettuazione
I viaggi e le visite possono essere organizzati durante tutto l’anno scolastico, evitando periodi di alta stagione e possibilmente giorni prefestivi.
Per la scuola secondaria è opportuno concludere entro il 20 maggio.
Di norma non sono programmabili viaggi in orario notturno.
Docenti accompagnatori
Rapporto minimo: 1 accompagnatore ogni 15 alunni e comunque non oltre il gruppo classe per le uscite sul territorio.
In presenza di alunni con disabilità:
-presenza del docente di sostegno;
-possibilità di un ulteriore accompagnatore se necessario.
In caso di disabilità con necessità elevate, i Consigli di Classe possono assumere decisioni organizzative diverse per garantire la vigilanza.
L’incarico comporta i doveri di vigilanza previsti dall’art. 2047 C.C. e dall’art. 61 della L. 312/1980.
Ogni consiglio di classe deve provvedere ad avere un accompagnatore supplente, in caso di necessità.
Altri accompagnatori
Gli insegnanti referenti, in caso di necessità, possono richiedere il supporto del personale collaboratore scolastico. Il Dirigente scolastico, sentito il DSGA, verifica la disponibilità del personale e, qualora sussistano le condizioni organizzative, concede l’autorizzazione.
Tale supporto è garantito senza aggravi di spesa per l’Istituzione scolastica e nel rispetto dell’organizzazione dei singoli plessi. In casi eccezionali, per alunni con disabilità, possono partecipare educatori comunali, assistenti o, in ultima istanza, un genitore.
La richiesta va presentata almeno 10 giorni prima per predisporre la documentazione e la copertura assicurativa.
Documentazione da presentare alla Dirigenza scolastica
-richiesta di autorizzazione;
-elenco alunni;
-mezzi utilizzati;
-docenti accompagnatori;
-assunzione di responsabilità;
-consenso dei genitori
Le quote dei genitori sono versate tramite pagoPA come “Contributo per la realizzazione dell’Offerta Formativa”.
Per le uscite a piedi è possibile un’autorizzazione cumulativa da parte dei genitori per tutto l’anno, fermo restando che le famiglie saranno comunque informate preventivamente prima di ogni uscita.
Relazione finale
Il docente referente deve consegnare al Dirigente una relazione sull’andamento dell’attività, sul comportamento degli alunni e sulla qualità del servizio dell’agenzia.
Alunni non partecipanti
Le visite possono essere svolte solo se partecipano almeno i 2/3 della classe, (ad eccezione dei viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche).
(C.M. 291/92)
Gli alunni non partecipanti vengono accolti in altre classi.
Procedure amministrative
Dato il carattere complesso della procedura, la scelta degli itinerari e delle attività didattiche relative ai viaggi di un giorno deve avvenire entro novembre, indicando la data prevista.
La procedura richiede:
- proposta e parere dei Consigli di intersezione, interclasse e Classe;
- delibera del Collegio dei Docenti;
- delibera del Consiglio d’Istituto.
CAPO V – INFORTUNI DEGLI ALUNNI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE SANITARI
Art. 33 – Adempimenti in caso di infortuni degli alunni
In caso di improvviso malore o infortunio, anche lieve, il docente deve prestare immediata assistenza all’alunno, richiedere l’intervento degli addetti al primo soccorso e informare tempestivamente il Dirigente scolastico e la famiglia, verificando l’assenza di successive complicazioni.
Se si ritiene necessario il ricovero al Pronto Soccorso, gli insegnanti devono:
a) chiamare immediatamente il 118 e contattare i genitori;
b) qualora i genitori siano temporaneamente irreperibili, chiamare comunque il 118.
Il docente deve informare immediatamente il Dirigente scolastico (o un suo delegato) e, su richiesta, presentare una relazione dettagliata sull’accaduto, contenente: soggetti coinvolti, luogo, data, orario, dinamica, nominativi dei testimoni (docenti e alunni), posizione del docente al momento del fatto e azioni messe in atto.
I genitori devono consegnare al più presto, e comunque entro 48 ore, il referto del Pronto Soccorso.
Se la prognosi supera i 3 giorni, la scuola ha l’obbligo di denunciare l’infortunio all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione della documentazione medica (il referto dovrebbe pervenire preferibilmente entro 12 ore dall’infortunio).
Qualora l’alunno manifesti sintomi o lesioni riconducibili a un infortunio avvenuto a scuola solo dopo il rientro a casa, i genitori devono avvisare tempestivamente la scuola e consegnare alla Segreteria, entro la mattinata successiva, il certificato medico con prognosi. In assenza di tale comunicazione, la scuola non sarebbe in grado di rispettare gli obblighi di legge.
I genitori devono inoltre verificare che nel referto del Pronto Soccorso sia esplicitato che l’infortunio è avvenuto a scuola durante l’orario di lezione.
Per lievi incidenti può essere effettuata una prima medicazione con il materiale presente nella cassetta di pronto soccorso. Il personale formato deve usare sempre guanti monouso e igienizzare superfici e sanitari.
I docenti devono conoscere eventuali casi di allergie o altre condizioni psico-fisiche degli alunni. Per gli alunni con allergie alimentari certificate e fruitori del servizio mensa deve essere garantito un menu specifico.
Riepilogo degli obblighi
Obblighi dell’alunno e/o della famiglia:
- Dare immediata comunicazione di qualunque infortunio, anche lieve, al Dirigente scolastico o a chi ne fa le veci.
- Consegnare urgentemente in Segreteria il referto medico originale.
Obblighi del docente
- Prestare assistenza all’alunno e attivare gli addetti al primo soccorso.
- Avvisare il Dirigente scolastico o un suo delegato.
- Chiamare il 118 quando necessario.
- Informare la famiglia.
- Accertare la dinamica dell’incidente.
- Compilare la relazione sul modulo interno e consegnarla al Dirigente scolastico.
Obblighi della Segreteria
- Protocollo della dichiarazione del docente o del testimone.
- Protocollo della documentazione medica non appena pervenuta.
- In caso di prognosi superiore a tre giorni, effettuare la denuncia telematica all’INAIL tramite SIDI
- Compilare e inviare la denuncia all’assicurazione entro 5 giorni, allegando la documentazione prevista.
(è consigliabile la registrare dell’infortunio in apposito Registro/fascicolo, pur non essendo più obbligatorio).
Le stesse procedure si applicano agli infortuni avvenuti durante visite guidate e viaggi di istruzione.
Art. 34 – Regolamento sanitario
L’Istituto segue le Linee Guida del Ministero della Pubblica Istruzione e della Sanità (Nota prot. n. 2312/Dip/Segr del 25/11/2005) e il protocollo previsto dall’Accordo di programma con l’AUSL di Latina.
La somministrazione di farmaci in orario scolastico coinvolge:
- famiglie/esercenti la responsabilità genitoriale;
- scuola (Dirigente scolastico, docenti e ATA);
- servizi sanitari (medici di base e ASL);
- enti locali (operatori assegnati per l’integrazione scolastica).
I criteri di certificazione, la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario e la modulistica sono definiti nei protocolli d’intesa tra scuole, Enti locali e ASL.
La somministrazione di farmaci deve essere richiesta formalmente dai genitori ed essere accompagnata da certificazione medica con prescrizione dettagliata (conservazione, modalità, tempi, posologia). La somministrazione è normalmente effettuata dai genitori o da un loro delegato; solo in casi eccezionali e in presenza delle condizioni necessarie può intervenire il personale scolastico.
Procedura
- Acquisire la richiesta formale dei genitori e il certificato medico con visto dell’AUSL.
- Acquisire la disponibilità del personale scolastico, verificando che la somministrazione non richieda competenze sanitarie specialistiche.
- Definire le modalità operative in accordo tra scuola e AUSL.
- Conservare copia del protocollo sulla somministrazione dei farmaci nel rispetto della normativa sulla privacy (L. 196/2003). Una copia va consegnata alla famiglia e una all’AUSL.
- Il farmaco deve essere consegnato dalla famiglia e conservato correttamente: in armadietto chiuso o in frigorifero, se necessario. Durante uscite e visite guidate deve essere trasportato in apposita valigetta.
Disposizioni alimentari
Per festeggiamenti in classe non sono ammessi prodotti alimentari portati dall’esterno, anche se confezionati.
Il servizio di refezione scolastica è gestito dalla ditta incaricata dal Comune e nessun alimento esterno può essere consumato durante il pasto. Fanno eccezione le merende per la ricreazione.
Eventuali allergie, intolleranze o controindicazioni alimentari devono essere comunicate alla Segreteria tramite certificato medico, che sarà trasmesso all’ASL per le valutazioni competenti.
Art. 35 – Assicurazione scolastica
Il Consiglio di Istituto delibera la stipula della polizza assicurativa integrativa per la tutela infortuni, la responsabilità civile e la tutela giudiziaria di alunni e personale.
I contenuti essenziali della polizza sono comunicati alle famiglie tramite pubblicazione sul sito istituzionale.
CAPO VI – DISPOSIZIONI SU EDIFICI E DOTAZIONI
Art. 36 – Uso dei locali scolastici
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati, fuori dall’orario del servizio scolastico, per attività coerenti con la funzione della scuola quale centro di promozione culturale, sociale e civile.
Il Comune, proprietario degli edifici scolastici, può disporne la temporanea concessione, previo assenso del Consiglio di Istituto.
I locali e le attrezzature dell’Istituto possono essere concessi in uso secondo quanto previsto dal Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche (artt. 33, c. 2, lett. c e 50), e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto per l’utilizzo extrascolastico dei locali, allegati al presente Regolamento e parte integrante dello stesso.
La concessione è ammessa in orario extrascolastico per una durata massima pari all’anno scolastico. Può essere revocata o sospesa, con preavviso di almeno 48 ore, su richiesta motivata della scuola o per esigenze dell’Ente proprietario. Il concessionario può utilizzare i locali anche durante la sospensione delle attività scolastiche, secondo un calendario concordato.
La richiesta d’uso, indirizzata al Sindaco e al Dirigente scolastico, deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data richiesta e deve contenere:
- periodo e orario di utilizzo;
- programma dell’attività;
- dichiarazione di accettazione del presente Regolamento.
Una volta ottenuta l’autorizzazione del Comune, tra l’Istituto e l’ente richiedente sarà stipulata una convenzione che disciplini termini e condizioni della concessione, responsabilità relative a sicurezza, igiene e conservazione dei beni, oltre alle modalità di revoca. La convenzione dovrà contenere obbligatoriamente le condizioni di seguito riportate:
- L’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall’uso dei locali da parte dei concessionari.
- I firmatari della richiesta assumono personalmente, e in solido con l’ente rappresentato, la responsabilità della conservazione dell’immobile e delle attrezzature. Sono a loro carico i danni causati durante l’attività.
- Il concessionario deve restituire i locali e le attrezzature nello stesso stato di conservazione in cui sono stati consegnati.
- I locali concessi possono comprendere aule, laboratori, servizi igienici e relative pertinenze, come specificato nell’autorizzazione. Possono essere concessi anche arredi e attrezzature. Qualora occorra sgomberare i locali, gli arredi non necessari saranno spostati – a cura del concessionario e sotto la supervisione di un collaboratore scolastico – e successivamente ripristinati. Il collaboratore scolastico certificherà il ripristino o segnalerà eventuali danni.
- Le chiavi saranno consegnate dai collaboratori scolastici previa presentazione di un documento scritto con i nominativi delle persone incaricate. Durante il periodo di concessione il concessionario è responsabile della custodia e vigilanza dei locali.
- I locali e le pertinenze devono essere riconsegnati puliti, sgombri e conformi alle norme di sicurezza e igiene.
- Il concessionario risponde di eventuali danni derivanti dallo spostamento o dal ripristino degli arredi e dei materiali, verificati dal personale scolastico.
- Il rappresentante legale del concessionario deve rilasciare liberatoria scritta che assuma la responsabilità per eventuali danni all’edificio e ai beni, sollevando il Dirigente scolastico e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
- Il mancato rispetto delle condizioni comporta l’immediata revoca della concessione.L’Istituzione scolastica si riserva di verificare in ogni momento il rispetto delle condizioni e, a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, di dichiarare la decadenza, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Obblighi del concessionario
Il concessionario deve impegnarsi a:
- utilizzare i locali esclusivamente per le attività autorizzate;
- custodire locali, impianti e attrezzature e risarcire eventuali danni;
- restituire i locali in perfetto stato e pienamente funzionali;
- concordare con il Dirigente scolastico e la ASL eventuali modalità di intervento legate alla sicurezza sanitaria;
- rispettare tutte le norme vigenti su igiene e sicurezza, nonché il Documento di valutazione dei rischi dell’Istituto;
- accettare eventuali modifiche degli orari o sospensioni per esigenze scolastiche;
- non fumare all’interno dei locali;
- non sub concedere, neppure in parte, i locali;
- sollevare la Scuola da qualsiasi responsabilità per fatti, danni o eventi verificatisi durante il periodo di concessione.
Il concessionario deve inoltre stipulare, a proprio carico, adeguate polizze di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, a copertura di danni a persone e cose.
Ogni danno dovrà essere comunicato immediatamente e per iscritto all’Istituto.
Art. 37 – Conservazione delle strutture e delle dotazioni
Tutto il materiale didattico e i sussidi del plesso devono essere conservati negli appositi locali; i sussidi audiovisivi nei locali di sicurezza. Eventuali malfunzionamenti devono essere comunicati tempestivamente all’insegnante responsabile.
Il fiduciario di plesso è responsabile della conservazione dei sussidi didattici.
La conservazione del materiale informatico e del materiale della segreteria è affidata al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
La manutenzione e l’adeguamento alle norme di sicurezza dei locali assegnati alla gestione del Dirigente scolastico sono di competenza dell’Ente locale.
Tutti gli strumenti e le dotazioni devono essere conformi alle norme di sicurezza.
Tutto il personale della scuola è responsabile del buon mantenimento delle strutture e delle dotazioni.
I docenti sensibilizzano gli alunni al rispetto dei beni comuni e curano l’organizzazione delle aule, della biblioteca e dei laboratori.
I collaboratori scolastici, nell’ambito delle loro mansioni, devono rilevare e segnalare tempestivamente eventuali guasti, prima al docente fiduciario e, se necessario, al DSGA.
Ogni plesso stabilisce le modalità di accesso a biblioteca e laboratori.
La biblioteca è accessibile ai docenti, anche di altri istituti, e ai genitori degli alunni iscritti.
Il Direttore dei Servizi cura l’inventariazione dei beni secondo le norme vigenti.
A inizio anno scolastico viene inviata a ciascun responsabile di plesso una copia aggiornata dell’inventario.
CAPO VII – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Art. 38 – Procedura relativa agli accordi di sponsorizzazione
I criteri per l’individuazione degli sponsor, la conclusione dei contratti e i limiti operativi del Dirigente scolastico sono previsti da specifico Regolamento, parte integrante del regolamento di Istituto.
Il Dirigente scolastico, quale rappresentante dell’Istituto, gestisce il reperimento e l’utilizzo delle risorse fornite da sponsor o privati.Per individuare gli sponsor può avvalersi di docenti, personale ATA o genitori, fermo restando il suo giudizio sulla compatibilità tra finalità dello sponsor e funzione educativa della scuola, nonché sulla legalità e trasparenza dell’operato dello sponsor.Il Dirigente dispone l’utilizzo delle risorse vincolate, integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del PTOF o di progetti specifici, anche in collaborazione con esperti messi a disposizione dallo sponsor.
Il Consiglio di Istituto delibera l’uso dei finanziamenti non vincolati, in base alle esigenze dell’Istituto.
Il Dirigente definisce le clausole contrattuali, gli obblighi delle parti, la durata, l’eventuale esclusiva, le forme di visibilità dello sponsor (logo su materiali, distribuzione materiale, interventi in classe, ecc.).
Art. 39 – Norme finali
Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato in caso di nuove disposizioni normative contrastanti.
Il Consiglio di Istituto ne prenderà atto nella prima seduta utile.
Ogni altra modifica o integrazione deve essere approvata dal Consiglio di Istituto, previo parere del Collegio dei Docenti per gli aspetti didattici.
Gli eventuali Regolamenti specifici, una volta approvati dal Consiglio di Istituto, saranno allegati al presente documento e costituiranno parte integrante dello stesso.
Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente.
All. A: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
(Aggiornato ai sensi del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134)
(Delibera n.32 del 07/01/2026)
Art. 1 – Finalità e principi generali
- La disciplina è finalizzata all’educazione e alla responsabilizzazione degli alunni.
- Ogni provvedimento disciplinare deve essere proporzionato, motivato, rispettoso della dignità personale e volto al recupero educativo.
- La valutazione della condotta è distinta dalla valutazione del profitto, come previsto dal DPR 134/2025.
- Nessuna sanzione può essere irrogata senza aver garantito il diritto di difesa dell’alunno.
Art. 2 – Diritti degli alunni
Gli alunni hanno diritto a:
- frequentare un ambiente sereno e sicuro;
- libertà di pensiero e partecipazione attiva;
- valutazioni trasparenti e motivate;
- tutela della privacy e della dignità personale;
- essere informati sulle regole disciplinari e sulle modalità di ricorso.
Art. 3 – Doveri degli alunni
Gli alunni sono tenuti a:
- frequentare regolarmente e rispettare gli orari;
- svolgere con impegno le attività didattiche;
- mantenere un comportamento rispettoso verso compagni, docenti e personale;
- osservare le regole di sicurezza e utilizzare correttamente gli spazi e i materiali scolastici;
- rispettare il Patto Educativo di Corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto;
- collaborare a percorsi riparativi e attività di cittadinanza attiva in caso di infrazioni.
- non utilizzare, se non sotto l’autorizzazione degli insegnanti, i propri dispositivi personali. I dispositivi dovranno essere spenti e riposti liberamente da parte degli alunni sulla cattedra o in apposito contenitore, liberando il personale scolastico da ogni responsabilità sulla custodia degli stessi.
Art. 4 – Infrazioni e classificazione
Le infrazioni si distinguono in:
- Lievi: comportamenti episodici, non pericolosi, facilmente correggibili;
- Gravi: comportamenti ripetuti, pericolosi o lesivi di beni e persone;
- Gravissime: violenza fisica o psicologica, bullismo, cyberbullismo, danni gravi, furto, vandalismo, comportamenti che pongono a rischio la sicurezza.
Art. 5 – Sanzioni disciplinari
Le sanzioni sono proporzionate all’infrazione e comprendono:
- Richiamo verbale;
- Ammonizione scritta del docente;
- Comunicazione e convocazione della famiglia;
- Ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico;
- Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni;
- Esclusione da uscite o attività extrascolastiche;
- Sospensione dalle lezioni da tre a 15 giorni (per infrazioni gravi o ripetute);
- Sospensione oltre 15 giorni o allontanamento temporaneo dall’istituto, nei casi più gravi, secondo quanto previsto dal DPR 134/2025 (atti violenti/aggressioni verso il personale scolastico o gli studenti)
Art. 6 – Procedimento disciplinare
- L’alunno deve essere sempre ascoltato prima di qualsiasi provvedimento.
- La famiglia viene informata e può presentare osservazioni.
- Il provvedimento deve essere motivato, verbalizzato e notificato.
- In caso di allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività devono essere svolte presso l’istituzione scolastica
- In caso di Allontanamento dalle lezioni compreso tra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all’orario scolastico da svolgersi presso strutture ospitanti (enti, associazioni, enti del Terzo settore) con le quali l’istituzione scolastica stipulerà apposite convenzioni.
Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale è considerato dal consiglio di classe ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento.
Le ore di attività sono computate nei tre quarti dell’orario annuale personalizzato richiesto per la validità dell’anno scolastico, senza influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti (per inidoneità o mancata manifestazione di interesse), le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.
Il consiglio di classe può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro in classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell’orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato
- Nei casi di allontanamento superiore a quindici giorni la scuola promuove un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, in coordinamento con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria.
Art. 7 – Organi competenti
| Organo | Competenze |
| Docente/Coordinatore/Dirigente | Richiami verbali, ammonizioni, comunicazioni alla famiglia |
| Consiglio di Classe / Dirigente | Infrazioni gravi, esclusioni da uscite o attività |
| Consiglio di Classe | Sospensioni da 1 a 15 giorni |
| Consiglio di Istituto | Sospensioni superiori a 15 giorni e provvedimenti straordinari |
Art. 8 – Sospensione (aggiornamento al DPR 134/2025)
Le sospensioni assumono una finalità educativa e formativa, piuttosto che meramente punitiva.
Durante il periodo di sospensione lo studente non viene semplicemente escluso, ma viene coinvolto in attività didattiche, di riflessione o di responsabilizzazione, coerenti con l’obiettivo di recupero educativo.
La durata della sospensione è commisurata alla gravità dell’infrazione e si articola come segue:
- Fino a 2 giorni, sospensioni brevi per infrazioni meno gravi: lo studente svolge attività di riflessione e approfondimento all’interno della scuola.
- Da 3 a 15 giorni , per infrazioni gravi e/o ripetute: è previsto lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale, presso enti convenzionati o, in mancanza di convenzioni, a favore della comunità scolastica.
- Oltre 15 giorni, per infrazioni gravissime (atti violenti, reati, pericolo per l’incolumità): la sospensione può prevedere un percorso educativo personalizzato, con il coinvolgimento della famiglia, dei servizi sociali e, se necessario, delle autorità competenti. Il rientro a scuola avviene solo dopo la definizione e la sottoscrizione di un Patto Educativo di Rientro, concordato tra la scuola, la famiglia e lo studente, con l’obiettivo di promuovere un reinserimento positivo e consapevole.
Art. 9 – Riparazione del danno
In caso di danni materiali o morali:
- È previsto il risarcimento economico da parte dell’alunno o della famiglia;
- Possono essere attivati percorsi riparativi o attività di cittadinanza attiva.
Art. 10 – Ricorsi
- Contro le sanzioni disciplinari è possibile ricorrere all’Organo di Garanzia d’Istituto entro 15 giorni.
- Contro la decisione dell’Organo d’Istituto è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia Regionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 11 – Disposizioni finali
Il presente Regolamento entra in vigore dalla pubblicazione all’Albo dell’Istituto e integra il Patto Educativo di Corresponsabilità e deve essere illustrato agli alunni e alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico.
| Grado infrazione | Tipologia di infrazione/ comportamento | Provvedimento/Sanzione disciplinare |
| 1 (lieve) | · Ritardi abituali
· assenze non giustificate disattenzione · lieve disturbo in classe · uso inappropriato (non pericoloso) di cellulari / dispositivi |
· Richiamo orale o scritto
· richiamo formale sul registro · colloquio con lo studente · segnalazione ai genitori / famiglia · nota disciplinare |
| 2 (grave) | · disobbedienza ripetuta
· offese verbali · uso non autorizzato e recidivo di dispositivi elettronici · mancato rispetto degli spazi e delle regole dell’istituto (bagni, aule, attrezzature) · scarso rispetto dei compagni |
· convocazione famiglie
· ammonizione scritta del DS · sospensione temporanea da una o più attività (ricreazione, laboratori, uscite) attività di riflessione/consapevolezza all’interno dell’istituto · allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni per infrazioni meno gravi · allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni (infrazioni gravi e/o ripetute) |
| 3 (gravissima) | · Comportamenti di prevaricazione, bullismo o cyberbullismo (minacce, insulti, esclusione, discriminazione)
· danneggiamento volontario di arredi/beni comuni, vandalismo · atti di grave mancato rispetto verso docenti o personale scolastico · aggressioni fisiche o gravi minacce a persone, reati · uso di sostanze stupefacenti, comportamenti pericolosi per l’incolumità della comunità · reiterate condotte gravi non mitigate da interventi precedenti |
· obbligo di risarcimento / ripristino del danno
· allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15 giorni · esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame (se previsto), con percorso educativo/riabilitativo |
Come parte integrante delle sanzioni disciplinari più gravi, è prevista l’assegnazione di attività di riflessione individuale, mirate a far comprendere allo studente le ragioni del provvedimento e a stimolare una riflessione personale sui comportamenti adottati.
Tali attività includono la redazione di elaborati scritti, in cui lo studente dovrà analizzare il proprio comportamento, le conseguenze derivanti dalle sue azioni e le possibili alternative per risolvere la situazione in modo positivo.
Le attività dovranno favorire la presa di consapevolezza, dovranno promuovere il cambiamento attraverso l’introspezione e il riconoscimento delle proprie responsabilità, stimolare la crescita personale e il miglioramento delle proprie attitudini relazionali e comportamentali all’interno della comunità scolastica.
Oltre tali riflessioni prodotte per iscritto, da elaborare anche in collaborazione con la famiglia, possono essere previste ulteriori azioni educative e riparatorie in grado di favorire il recupero del comportamento e incoraggiare un cambiamento positivo.
AZIONI EDUCATIVE PREVISTE
- Lavori di gruppo: l’alunno sarà coinvolto in attività di collaborazione con i compagni, come progetti scolastici o attività di peer tutoring all’interno della scuola, con l’obiettivo di favorire la cooperazione, il rispetto reciproco e il senso di responsabilità collettiva.
- Interventi di supporto educativo: l’alunno parteciperà a incontri con educatori o con il personale scolastico per approfondire le problematiche che hanno portato all’infrazione, con il fine di trovare strategie per migliorare il comportamento e le relazioni interpersonali.
- Attività creative o artistiche: l’assegnazione di compiti creativi come la realizzazione di un cartellone o di un’opera d’arte che esprima valori come il rispetto, la solidarietà e la collaborazione, per stimolare una riflessione costruttiva in modo pratico e visivo.
- Presentazioni o letture: lo studente sarà invitato a preparare e presentare una riflessione orale su temi legati al comportamento positivo, alla gestione dei conflitti o al rispetto delle regole, davanti ai compagni, per sensibilizzare anche gli altri alunni sull’importanza di tali valori.
- Attività solidale di cura degli spazi scolastici: l’alunno sarà chiamato a prendersi cura di uno spazio della scuola (ad esempio, giardino, cortile, aula), come forma di responsabilità verso la comunità scolastica, al fine di promuovere il rispetto per l’ambiente e la collaborazione.
- Attività di sensibilizzazione: l’alunno sarà incaricato a partecipare a progetti di sensibilizzazione riguardanti temi educativi o sociali, come il bullismo e/o il cyberbullismo, il rispetto delle differenze, la sostenibilità, contribuendo a creare un ambiente scolastico più inclusivo e positivo.
All. B : PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(D.P.R. 21-11-2007, n° 235, art.3)
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 06/11/2025)
Contestualmente all’iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un’alleanza educativa basata sulla fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e guidare gli studenti nel percorso di crescita personale oltre che culturale.
Nelle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione” la scuola viene definita “comunità educante” che ” deve essere in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria”.
“La scuola dovrebbe avere come suo fine che i giovani ne escano con personalità armoniose, non ridotti a specialisti.” (A.Einstein)
1. CONSAPEVOLEZZA DI SÉ
DOCENTI
I docenti hanno il diritto:
– alla libertà di insegnamento che si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana (D.Lgs. N.297/1994, Testo Unico, e DPR n. 275/1999 – Regolamento dell’autonomia scolastica).
I docenti hanno il dovere di:
- perseguire la continuità dell’apprendimento e valorizzare le inclinazioni personali degli studenti;
- promuovere la solidarietà e di tutelare il diritto degli studenti alla riservatezza;
- esplicitare le scelte di loro competenza (programmazione e definizione degli obiettivi; didattici, di organizzazione delle attività, di scelta dei criteri di valutazione, dei libri e del materiale didattico) e di comunicare con anticipo date e argomenti delle verifiche sommative scritte;
- garantire alle famiglie il diritto all’informazione del progetto formativo, degli obiettivi disciplinari e a prendere visione delle prove di verifica presso l’Istituto.
ALUNNI
Gli studenti hanno il diritto:
- a una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono;
- a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
- a una educazione che
- responsabilizzi rispetto al benessere psico-fisico e relazionale;
- sia formativa in termini di conoscenze, abilità e competenze;
- favorisca la partecipazione alle iniziative proposte dalla/nella scuola a partire dalla conoscenza delle più semplici regole di convivenza fino a quelle espresse dal regolamento d’Istituto.
Gli studenti hanno il dovere di:
- far visionare e firmare le comunicazioni ai genitori con sollecitudine;
- frequentare regolarmente i corsi;
- evitare comportamenti lesivi del benessere psicofisico proprio e altrui (fumo, alcool, episodi di bullismo e/o cyberbullismo, altre forme di dipendenza;
- partecipare al lavoro in classe chiedendo, se necessario, spiegazioni;
- impegnarsi con continuità nel lavoro scolastico (a scuola e a casa);
- portare il materiale scolastico e averne cura;
- annotare con attenzione i
GENITORI
I genitori hanno diritto:
- a vedere rispettati, da parte del sistema educativo, i presupposti spirituali e culturali dell’educazione che danno ai loro figli;
- nel rispetto dei diritti umani fondamentali dei minorenni e dei bambini (1989), di educare i loro figli senza subire discriminazioni basate sul colore della pelle, sull’origine etnica, sulla nazionalità, sul credo, sul sesso o sulle condizioni economiche;
- di veder riconosciuto il ruolo primario nell’educazione dei propri
I genitori hanno il dovere di:
- educare i propri figli in modo responsabile, non trascurarli e promuovere il loro benessere psicofisico con particolare attenzione a riconoscere i comportamenti a rischio;
- educare i propri figli al rispetto e all’accettazione degli altri e delle loro convinzioni;
- controllare la frequenza alle lezioni del figlio anche attraverso una gestione attenta delle giustificazioni;
- controllare il rispetto degli impegni di studio del figlio;
- partecipare alla vita scolastica negli organi collegiali (se rappresentante), attraverso il dialogo costruttivo con i docenti.
ISTITUZIONE SCOLASTICA
La scuola ha diritto di:
- essere riconosciuta come istituzione educativa pubblica dotata di autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
La scuola ha il dovere di:
- promuovere e favorire iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della cultura degli studenti stranieri e alla realizzazione di attività interculturali;
- realizzare l’innovazione metodologica, impegnandosi nella ricerca di strategie operative e di modalità comunicative efficaci;
- garantire la trasparenza degli atti;
- definire collegialmente i criteri per la valutazione;
- ricercare, nel confronto con le famiglie, strategie finalizzate alla risoluzione dei problemi;
- intraprendere attività, nell’ambito di una progettazione mirata, che fornisca agli alunni strumenti per un uso consapevole della rete internet, comprendendone benifici e rischi;
- favorire il successo formativo (attività di recupero, consolidamento, potenziamento) anche in base alle risorse economiche disponibili,
- favorire l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo attraverso una comunicazione tempestiva ed efficace che coinvolga le famiglie degli alunni coinvolti in tali eventi.
2. RISPETTO DELL’ALTRO E DELL’AMBIENTE
I DOCENTI
I docenti del Consiglio di classe, nel rispetto della normativa vigente, hanno il diritto di:
- in caso di comportamenti irrispettosi del regolamento d’Istituto proporre l’irrogazione di sanzioni disciplinari e/o sanzioni finalizzate alla riflessione sull’infrazione commessa e alla riparazione del danno, che si concretizzano in attività mirate alla comprensione delle tematiche oggetto di infrazione, nonché al coinvolgimento in pratiche che siano a benificio dell’interiorizzazione dei valori condivisi tra la scuola e la famiglia allo scopo di escludere la reiterazione di comportamenti irrispettosi;
- essere rispettati nel ruolo che rivestono;
- registrare con annotazioni scritte i comportamenti degli alunni che si configurano come irrispettosi del
regolamento d’Istituto e delle regole della civile convivenza.
I docenti hanno il dovere di rispettare le disposizioni stabilite nel regolamento d’istituto per quello che concerne:
- il rispetto dell’orario di servizio;
- la gestione del cellulare;
- la sorveglianza degli alunni (durante l’intervallo, durante gli spostamenti nell’edificio scolastico, durante
le uscite);
- il rispetto di tutte le disposizioni che regolamentano il comportamento del personale docente
ALUNNI
Gli studenti hanno diritto:
- a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
- di essere tutelati nella possibilità di difendersi in caso di sanzioni;
- di essere rispettati come persone, senza alcuna discriminazione, tenendo conto del loro vissuto personale;
- ad ambienti puliti e nel rispetto delle norme di sicurezza;
- di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
Gli studenti hanno il dovere di:
- rapportarsi con il capo d’istituto, con i docenti, con tutto il personale della scuola e con i loro compagni con lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi;
- mantenere un comportamento corretto e di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
dettate dal regolamento d’istituto;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e di comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- utilizzare un linguaggio rispettoso e appropriato alle circostanze,
- astenersi da comportamenti ascrivibili ai fenomeni del bullismo e/o del cyberbullismo.
GENITORI
I genitori hanno il diritto:
- ad un servizio efficace ed efficiente e ad essere coinvolti nei processi di valutazione della qualità della scuola;
- di accesso a tutte le informazioni che riguardano l’andamento didattico e disciplinare dei loro figli;
- di instaurare un rapporto costruttivo con gli insegnanti e con l’Istituto contribuendo al miglioramento del clima educativo e della proposta formativa.
I genitori hanno il dovere di:
- collaborare con la scuola fornendo tutte le informazioni utili a conseguire gli obiettivi educativi, scopo comune del loro lavoro;
- rispettare l’Istituzione Scolastica, favorendo la partecipazione dei figli alle attività della scuola;
- rispettare le disposizioni stabilite nel regolamento d’Istituto (giustificazione delle assenze, delle entrate
posticipate, delle uscite anticipate, ecc.) e di firmare con sollecitudine le comunicazioni;
- utilizzare un linguaggio appropriato nel rapporto con le figure scolastiche e negli ambienti della scuola;
- rispettare l’autonomia di programmazione e la libertà di insegnamento dei docenti;
- vigilare sui comportamenti dei propri figli al fine di prevenire episodi di bullismo e/o cyberbullismo.
ISTITUZIONE SCOLASTICA
L’istituzione scolastica ha potere normativo interno diretto a regolare il comportamento degli utenti del servizio. Intrinseco a questo potere interno è il potere disciplinare, così come regolato dal DPR n. 249/1998, aggiornato con DPR n. 235/2007e DPR n. 134/2025;
- Il dirigente scolastico, i docenti, il personale tutto della scuola hanno diritto al rispetto, anche formale, per la persona e il ruolo;
- L’istituzione scolastica ha il diritto di rivolgersi alle agenzie opportune nel caso in cui si verifichi
un’infrazione del patto che determini danni a cose o a persone;
- Il personale scolastico ha il diritto di pretendere il rispetto delle competenze
L’istituzione scolastica ha il dovere di:
- garantire una adeguata sorveglianza ad opera del personale ausiliario;
- garantire la pulizia dei locali;
- garantire adeguata assistenza agli alunni in caso di infortuni;
CREAZIONE DI RELAZIONI POSITIVE
Docenti, alunni, genitori, tutto il personale operante nell’Istituzione scolastica hanno diritto al rispetto e a rapporti interpersonali improntati ad un confronto pacato e costruttivo attraverso modalità comunicative adeguate. Tutti coloro che operano all’interno dell’istituto hanno il dovere di utilizzare un linguaggio e un comportamento rispettosi.
DOCENTI
Si impegnano a:
- favorire il benessere all’interno della classe con opportune attività di accoglienza e prevenzione del disagio;
- utilizzare modalità di ascolto efficaci che stimolino nell’alunno la presa di coscienza dei problemi, gli approfondimenti delle tematiche disciplinari affrontate, l’autonomia;
- fare uso di una comunicazione improntata al rispetto che favorisca la valorizzazione dell’alunno e conseguentemente la sua autostima evitando di esprimere giudizi negativi sulla persona;
- esprimere e promuovere tolleranza e rispetto delle diversità (vedi Dichiarazione dei diritti dell’uomo) sviluppando ed incentivando azioni di integrazione e di solidarietà.
ALUNNI
Si impegnano a:
- costruire rapporti interpersonali basati sulla tolleranza;
- rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui;
- utilizzare modalità comunicative efficaci e rispettose dell’altro (adulto o coetaneo);
- intervenire in modo ordinato e pertinente;
- ascoltare con attenzione.
GENITORI
Si impegnano a:
- improntare il dialogo con i docenti al confronto e alla collaborazione nel rispetto delle rispettive specifiche prerogative;
- utilizzare modalità di ascolto efficaci che stimolino nei figli la presa di coscienza dei problemi e l’autonomia;
- fare uso di una comunicazione improntata al rispetto e alla valorizzazione del figlio evitando di esprimere giudizi negativi sulla persona;
- esprimere e promuovere tolleranza, solidarietà e rispetto delle diversità come indicato nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo.
ISTITUZIONE SCOLASTICA
Si impegna a:
- garantire disponibilità al dialogo (da parte di tutte le componenti scolastiche);
- operare con lo scopo prioritario di perseguire il benessere psicofisico degli alunni;
- promuovere e favorire iniziative volte all’accoglienza di tutti gli alunni, di garantire la tutela delle diverse culture degli studenti anche attraverso la realizzazione attività interculturali;
- garantire comunicazioni tempestive.
Con la sottoscrizione del presente PATTO DI CORRESPONSABILITA’ e la condivisione dei sopra elencati diritti e doveri,
la scuola si impegna a garantire:
- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- didattico di qualità;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, soprattutto a coloro che versano in situazioni di bisogno;
- la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute;
- il rispetto della legalità, ispirandosi ai principi di libertà, uguaglianza e non violenza;
- attività formative e informative a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all’uso sicuro e consapevole della rete internet (indicate nel PTOF);
la famiglia si impegna a garantire:
- la regolarità della frequenza e, in caso di assenza del figlio, l’attivazione di opportune iniziative per conoscere le attività svolte e i compiti assegnati o stimolare il figlio ad informarsi;
- il rispetto del personale della scuola, degli ambienti, degli orari, dei materiali e delle norme, compreso il divieto dell’uso di cellulari, videofonini e di quanto è incompatibile con l’impegno scolastico;
- l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni, segnalando eventuali difficoltà emerse;
- un controllo costante delle comunicazioni che devono essere firmate tempestivamente;
- la partecipazione agli incontri collegiali e individuali richiesti dai docenti;
- la collaborazione con i docenti per individuare e condividere le opportune strategie finalizzate alla soluzione di problemi relazionali e alla creazione di un clima educativo di serenità e cooperazione.
All.C: REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA
(delibera Consiglio di Istituto n. 68 del 14/12/2023)
ART. 1 -FINALITÀ E COMPITI
- Ai sensi dell’articolo 5 dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” (DPR 24 giugno 1998 n. 249 integrato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235), è costituito presso l’I.C. Manfredini l’Organo di garanzia.
- L’Organo di garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Le sue funzioni sono:
- prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano insorgere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la responsabilità genitoriale in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
- Il funzionamento dell’Organo di garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.
ART. 2 –COMPOSIZIONE
- L’Organo di garanzia interno alla scuola è così composto:
- Dirigente scolastico, che lo presiede;
- 2 genitori, eletti in concomitanza del rinnovo del Consiglio di Istituto;
- 2 docenti, nominati dal Consiglio di Istituto tra le candidature ricevute, di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario verbalizzante.
- Il Consiglio di Istituto elegge tra i membri della componente genitori (prioritariamente con figli alla secondaria di I grado) due membri supplenti che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall’incarico o incompatibilità (qualora un membro sia genitore dell’alunno sanzionato). Allo stesso modo, elegge tra i membri della componente docenti (prioritariamente della secondaria di I grado) due supplenti che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall’incarico o incompatibilità (ad esempio, parentela, affinità o rapporto di frequentazione abituale con l’alunno sanzionato); nel caso in cui il docente membro dell’Organo di garanzia faccia parte del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione, lo stesso sarà sostituito da un supplente.
- I componenti dell’Organo di garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d’Istituto.
- La presidenza spetta al Dirigente scolastico.
ART. 3 -MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI
- L’Organo di garanzia viene convocato dal Dirigente scolastico.
- La convocazione ordinaria deve prevedere almeno cinque giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’Organo di garanzia anche con un preavviso inferiore.
- Ciascuno dei componenti dell’Organo di garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell’Organo stesso e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto.
- Ciascun membro dell’Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; nel caso non sia possibile convocare i supplenti (impossibilità dei supplenti a partecipare o mancata elezione per indisponibilità di candidati), devono comunque essere presenti il Presidente e almeno un docente e un genitore. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell’Organo di garanzia, per iscritto e almeno 24 ore prima della seduta, la comunicazione dell’assenza, in modo che si possa individuare e convocare il membro supplente.
- In caso di impossibilità a procedere per l’assenza di più componenti, l’Organo è riconvocato due giorni dopo la prima convocazione.
- Il Presidente, in apertura di seduta, informa puntualmente i componenti in merito ai fatti che hanno originato il provvedimento.
ART. 4 –RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI
- Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto.
- Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini non saranno in nessun caso accolti.
- Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
- Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell’Organo di garanzia.
- L’Organo si riunisce entro i dieci giorni successivi al ricevimento del ricorso.
- L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
- Nel caso in cui l’Organo di garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell’alunno e al Consiglio di classe interessato.
- Nel caso in cui l’Organo di garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l’hanno impugnata;
Ogni decisione dell’Organo di garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell’Organo stesso.
All. D: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MANFREDINI
(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 14/12/2023)
Articolo 1. Definizione e scopo
Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante il quale l’Istituto Comprensivo Manfredini di Pontinia esprime la simbolica adesione ad una iniziativa ritenuta coerente con i principi di crescita della comunità sociale e meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, sociali, celebrative. Non sono ammesse al patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere politico, partitico, sindacale oppure palesemente in contrasto con le finalità dell’Istituto e in generale negative sull’immagine dello stesso.
Articolo 2. Soggetti che possono richiedere il patrocinio
- Enti pubblici e ogni altro ente di natura associativa privata che, per disposizione statutaria, non persegua fini di lucro.
- Enti a scopo di lucro, ma solamente per iniziative no-profit che abbiano eccezionale carattere benefico, sociale, culturale e umanitario.
Articolo 3. Procedimento
Al fine di ottenere il patrocinio dell’Istituto, l’Ente interessato deve presentare istanza scritta presso la Segreteria, di regola almeno 30 giorni prima dell’evento. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la descrizione precisa dell’iniziativa e delle sue finalità. La concessione del patrocinio è deliberata dal Consiglio d’Istituto del Comprensivo e, in casi di urgenza, dal Dirigente scolastico che informerà immediatamente via mail i membri del Consiglio d’Istituto e ne riferirà poi a quest’ultimo nella prima seduta utile.
Articolo 4. Concessione
La concessione del patrocinio comporta l’utilizzo del logo dell’Istituto Comprensivo sul materiale che pubblicizza l’iniziativa, unitamente alla dicitura “con il patrocinio dell’Istituto Comprensivo di Manfredini”. In casi particolari possono essere fissate condizioni specifiche alla concessione del patrocinio. La concessione del patrocinio non comporta per l’Istituto Comprensivo, né l’erogazione di contributi all’ente richiedente, né alcuna partecipazione al finanziamento dell’iniziativa.
Articolo 5. Uso improprio
L’Istituto Comprensivo si riserva il diritto di verificare i contenuti del materiale pubblicitario e le finalità pubbliche dell’iniziativa; in caso di violazione dell’immagine e dell’interesse dell’Istituto, questo si riserva di revocare, a proprio insindacabile giudizio, il patrocinio concesso. È fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Istituto di agire in giudizio per la tutela della propria immagine e per il risarcimento del danno.
All. E: REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACCETTAZIONE DI EROGAZIONI LIBERALI, DONAZIONI, LASCITI EREDITARI E COMODATI (ai sensi del D.I. n. 129/2018)
(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 14/12/2023)
Art. 1. Principi generali
- L’I.C. Gaetano Manfredini (di seguito anche “I.C.”) può accettare erogazioni liberali, donazioni, lasciti ereditari e comodati beni (di seguito semplicemente “donazioni”) da parte di enti, fondazioni, associazioni, istituzioni, società, aziende, banche, genitori e privati cittadini finalizzati unicamente alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Istituto.
- Le donazioni per essere accettate devono esclusivamente rappresentare atti di generosità effettuati senza alcuno scopo di lucro o interesse e senza che, per l’erogante, possano sopravvenire benefici direttamente o indirettamente collegati ad esse.
Art. 2. Oggetto delle donazioni
- L’I.C. può accettare in donazione denaro, beni mobili, beni immobili, titoli di stato o pubblici e partecipazioni in società. Nel caso di titoli e di partecipazioni societarie valgono le prescrizioni dei commi 5 e 6 dell’art. 43 del D.I. 129/2018.
- L’I.C. può accettare donazioni anche attraverso la modalità del crowdfunding finalizzata alla realizzazione di uno specifico progetto inserito nel PTOF (Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017);
- L’I.C. può accettare donazioni di beni nuovi, appositamente acquistati o anche usati solo se in buono stato.
Art. 3. Accettazione delle donazioni
- L’accettazione delle donazioni è deliberata dal Consiglio di Istituto che disporrà anche la destinazione delle somme, dei beni o delle utilità ricevute.
- I beni mobili e immobili possono essere accettati solo se ritenuti utili alle attività e al funzionamento dell’Istituto. In merito il Consiglio di Istituto delibera sulla base di una relazione tecnica del Dirigente.
- Nel caso di donazioni di beni di valore commerciale complessivamente inferiore a € 500,00 o di somme inferiori a questo limite, l’atto di accettazione è delegato al Dirigente scolastico tenendo conto della volontà manifestata dal donante, sentiti anche il responsabile di plesso e/o i responsabili di laboratorio interessati.
- Il Dirigente informerà il Consiglio di Istituto sulle donazioni ricevute e accettate nella prima convocazione utile.
- Oltre al Consiglio di Istituto e, nei limiti sopra indicati, al Dirigente Scolastico, nessun altro è delegato o autorizzato, neppure implicitamente, ad accettare donazioni di qualsivoglia natura in nome e per conto dell’I.C.
Il personale in servizio nell’I.C. che contravvenga a questa disposizione commette una grave infrazione disciplinare.
- La proposta di donazione non è accettata dal Consiglio di istituto qualora non si riscontrino le condizioni indicate in precedenza e, nel caso di strumenti e attrezzature, qualora essi non siano conformi alle norme relative alla sicurezza e agli adempimenti fiscali ovvero non sia certa la legittimità del possesso del donante.
- Qualora il bene donato sia conseguente a raccolte punti o bollini, il Consiglio di Istituto o il Dirigente nei limiti sopra disposti, deve preventivamente approvare l’adesione alla iniziativa nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti sanciti negli articoli precedenti. In ogni caso le raccolte sono gestite direttamente dai genitori e non comportano alcun impegno da parte dell’I.C. nei confronti delle ditte promotrici.
- Nel caso di donazioni che comportino modifiche strutturali degli edifici scolastici o intervengano a variare le condizioni di sicurezza dei locali, il Consiglio di Istituto può procedere all’accettazione solo previo parere favorevole dell’Ente proprietario dell’immobile.
Art. 4. Procedura di proposta
- La proposta di donazione è comunicata all’I.C. dal donante (ente, fondazione, associazione, istituzione, società, azienda, banca, genitore e privato cittadino) con una lettera indirizzata al Dirigente scolastico.
- Nella proposta di donazione sono dichiarati:
- a) il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denominazione e la sua sede, se è persona giuridica;
- b) la volontà di donare il denaro o il bene mobile (animus donandi);
- c) la descrizione del bene o l’entità della somma di denaro o dell’utilità oggetto della donazione;
- d) l’eventuale proposta di destinazione o di finalizzazione;
- e) qualora oggetto della donazione sia un bene mobile:
- la marca, il modello, il costo (IVA inclusa);
- l’impegno ad allegare copia della fattura d’acquisto e copia dei documenti relativi alla garanzia;
- se il bene è uno strumento tecnico, la conformità di esso alla normativa che ne disciplina le caratteristiche, se possibile indicando gli estremi della normativa stessa e allegando i documenti nei quali sono rappresentate le caratteristiche del bene (documentazione tecnica);
- l’impegno a garantire che siano reperibili, anche in rete, i manuali d’uso e i documenti nei quali sono rappresentate le caratteristiche del bene (documentazione tecnica).
- Se la donazione è finalizzata alla realizzazione di un progetto didattico indicato dal donante, il Consiglio di Istituto o il Dirigente valutano l’opportunità di sentire il parere Collegio dei docenti relativamente alle eventuali influenze sullo svolgimento della collegata attività didattica.
Art. 5. Procedura di attivazione
- La donazione di modico valore accettata dal Consiglio di Istituto o dal Dirigente si perfeziona con una lettera di accettazione inviata dal dirigente al donante. Il conseguente contratto è stipulato nella forma della scrittura privata. Si definisce di modico valore una donazione di denaro inferiore o pari a € 3.000,00 o di beni il cui valore monetario ricavabile dai documenti di acquisto o da stima, nel caso di beni usati, è inferiore o pari a € 3.000,00. In ogni caso la donazione di modico valore non deve depauperare in modo rilevante il patrimonio del donante.
- La donazione di valore superiore al limite di € 3.000,00, o che incida in maniera rilevante nel patrimonio del donante, si perfeziona con un contratto di donazione, stipulato nella forma di atto pubblico amministrativo, con relativa registrazione. Tutte le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al contratto sono ad esclusivo carico del donante. Nel contratto sono esplicitate tutte le eventuali clausole o condizioni.
- Le donazioni in denaro vengono immediatamente registrate nel Programma annuale.
- Le donazioni di beni comportano la registrazione inventariale se le norme e i regolamenti relativi lo prevedono.
- Le elargizioni liberali devono essere versate all’I.C. Manfredini tramite le forme di transazione previste dalle norme.
Art. 6. Disposizioni finali
- L’I.C. si impegna a rendicontare al donante le modalità di utilizzo dei beni e delle utilità donati, le finalità perseguite e gli obiettivi raggiunti. I termini e le regole della rendicontazione sono concordati tra le parti al momento dell’accettazione della donazione.
- Per quanto non previsto da questo regolamento valgono le norme dettate dal D.I. 129/2018, dal Codice civile e dalla legislazione relativa all’amministrazione.
All. F: REGOLAMENTO AULA DI INFORMATICA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 14/12/2023)
I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti all’attività scolastica, di tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati nel PTOF, preparazione di tesine e ricerche didattiche). La prenotazione dell’aula informatica si effettuerà preferibilmente una settimana prima dell’uso della stessa presentando apposita richiesta al Docente Responsabile dell’aula informatica.
L’utilizzo dell’aula informatica e delle attrezzature comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento:
DOCENTI
- I docenti che si recano in aula informatica devono compilare in ogni sua parte il registro dell’aula e apporre la propria firma.
- Tutti gli insegnanti che accedono all’aula informatica hanno letto e accettato in toto questo Regolamento e si impegnano a spiegare e a far rispettare agli alunni le norme di seguito elencate.
- Gli insegnanti sono responsabili dell’uso di attrezzature, programmi o quant’altro presenti nel laboratorio. Gli alunni non devono mai essere lasciati senza sorveglianza, e non possono essere impegnati in lavori diversi da quelli proposti dal docente; la mancata sorveglianza degli alunni o del rispetto del presente Regolamento comporta la corresponsabilità su eventuali danni o disfunzioni alle macchine.
- I docenti che si recano in aula informatica con le classi, compatibilmente con la disponibilità dei Pc, avranno cura di assegnare ciascuno di essi sempre ai medesimi alunni, compilando e firmando l’apposito modulo così da poter verificare eventuali responsabili di danni o manomissioni relative alle macchine.
- L’insegnante all’entrata e all’uscita dall’aula, dovrà verificarne lo stato (danni, manomissioni, ordine ecc.) e comunicare tempestivamente eventuali anomalie ai responsabili.
- L’insegnante farà terminare la sessione di lavoro con qualche minuto di anticipo per verificare personalmente che il laboratorio sia lasciato in ordine e che le periferiche siano spente.
ALUNNI
- Gli alunni sono tenuti ad utilizzare i PC solo ed esclusivamente per le attività didattiche proposte dagli insegnanti e a seguire le procedure di lavoro indicate dai docenti stessi, pena sospensione temporanea o definitiva, a giudizio del D.S., dal Laboratorio di Informatica.
- Agli alunni è assolutamente vietato spostarsi da una postazione all’altra e toccare con le dita il monitor dei PC.
- Gli alunni devono sedersi assumendo una corretta postura e mantenendo una congrua distanza dallo schermo; dovranno altresì avvertire l’insegnante in caso di affaticamento degli occhi o mal di testa, al fine di tutelare la propria salute.
- Gli alunni devono utilizzare sempre la medesima postazione, contrassegnata con un numero e assegnata dal docente.
- Gli alunni devono segnalare immediatamente al docente eventuali guasti o anomalie e non sono in nessun caso autorizzati a tentare di risolvere l’eventuale problema di propria iniziativa.
- L’uso di stampanti e scanner o altro materiale informatico deve essere autorizzato e controllato dal docente accompagnatore.
- Gli alunni devono aprire e chiudere correttamente la sessione di lavoro sui P.C. e spegnere la macchina in modo adeguato.
- E’ vietato salvare i propri lavori sul PC, in apposite cartelle intestate a nome della classe (es.: cl.1A sec., cl.5a pr.), sarà cura del docente salvare su un supporto USB personale, lasciando le cartelle vuote e i computer liberi da ogni materiale elaborato.
- Non possono essere scaricati altri programmi sui PC tranne quelli in uso e precedentemente predisposti dal Docente Responsabile del Laboratorio.
- È vietato l’uso dei cellulari (come del resto in tutto l’Istituto), che dovranno essere tenuti lontani dalle attrezzature.
- La ricreazione deve essere sempre effettuata nella propria classe e non in aula informatica dove è fatto divieto di mangiare, masticare gomme e usare bevande.
NAVIGAZIONE IN INTERNET
- La navigazione in Internet da parte degli alunni non è libera, ma progettata, guidata e seguita dall’insegnante.
- L’utilizzo delle attrezzature informatiche, della rete didattica e di internet da parte dei docenti dell’I.C. deve avvenire esclusivamente per motivi di servizio e per i fini istituzionali di questa Scuola.
- Particolare attenzione dovrà essere data durante la connessione alla possibilità di infezione da virus informatici; nel caso ciò avvenga, responsabile dei danni all’hardware e al software sarà il docente che ha stabilito la connessione, che dovrà avvertire mediante apposita segnalazione il Docente Responsabile del Laboratorio.
- Il docente accompagnatore, in quanto preposto (ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza: T.U.81/08) ai rischi specifici legati all’utilizzo dei videoterminali, ha il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle attività e sull’utilizzo delle macchine.
All.G: REGOLAMENTO AULA INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA
(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 14/12/2023)
- L’I.C.G.Manfredini promuove la piena e completa fruizione del laboratorio di informatica da parte degli alunni e dei docenti.A tal proposito, si ricorda che il laboratorio è il patrimonio comune, pertanto il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il suo utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio stesso. atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.al laboratorio si accede solo per ragioni inerenti all’attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico che di organizzazione del lavoro individuale del docente. in particolare, va ricordato che l’accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente.
- Gli utenti sono tenuti a rispettare le seguenti indicazioni:
- osservare rigorosamente l’orario di accesso, affisso sulla porta e compilare il modulo di presenza; qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio con la classe in un orario in cui è libero si devono prendere accordi con il responsabile e mantenere traccia della presenza nell’apposito modulo di registrazione; i docenti che utilizzano il laboratorio per lavoro individuale dovranno registrare ugualmente la propria presenza e il PC su cui lavorano
- vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi;
- controllare che non venga memorizzato alcun software senza autorizzazione;
- sorvegliare scrupolosamente che non vengano utilizzati supporti di memoria removibili personali non testati contro i virus;
- monitorare attentamente la navigazione su Internet, laddove consentita agli alunni;
- vigilare affinché non vengano maltrattati o danneggiati i dispositivi e le attrezzature presenti in laboratorio;
- assegnare ad ogni alunno (o ad ogni gruppo) una postazione di lavoro stabile per tutto l’a. s. in corso e segnalare eventuali variazioni;
- segnalare tempestivamente anomalie riscontrate al docente responsabile del laboratorio;
- memorizzare i propri dati nella cartella Documenti sul disco fisso (nella sottocartella assegnata alla classe e/o all’insegnante) in modo tale che sia possibile individuarne l’utilizzatore. A tal proposito, si fa presente che a date opportune, senza preavviso, il disco fisso di ogni computer sarà̀ ripulito togliendo cartelle e file non concordati con il responsabile del laboratorio;
- invitare il collaboratore scolastico alla pulizia e igienizzazione dell’ambiente e delle attrezzature utilizzate, al termine della giornata.
- Gli studenti che accedono al laboratorio:
- non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o programma senza l’autorizzazione esplicita dell’insegnante;
- prima di iniziare un’operazione mai svolta devono richiedere la presenza di un docente;
- devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, non dissimile da quello richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico e non;
- devono aver cura dell’attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all’insegnante al termine della lezione;
- non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi;
- non devono utilizzare supporti di memoria removibili personali se non dopo che l’insegnante li avrà testati contro i virus;
- devono salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente;
- sono responsabili del computer a loro assegnato: all’inizio della lezione devono comunicare tempestivamente al loro insegnante eventuali manomissioni o danni arrecati all’aula o alle attrezzature in essa contenute;
- nel laboratorio è assolutamente vietato consumare spuntini o bibite;
- prima di entrare in aula, devono attendere l’arrivo dell’insegnante, senza creare intralcio o confusione;
- al momento di lasciare l’aula devono chiudere correttamente la sessione di lavoro sui P.C. (a meno di indicazioni diverse da parte dei docenti).
- Il laboratorio deve essere tenuto in ordine e in efficienza con il contributo di tutti, si prega quindi di fare attenzione affinché:
- le postazioni non vengano rovinate con oggetti appuntiti o taglienti;
- i rivestimenti in gomma non vengano tagliati o comunque danneggiati;
- le apparecchiature e i PC vengano spenti prima di uscire;
- le tastiere e i mouse dei computer vengano lasciati in ordine;
- non ci siano cartacce o bottigliette vuote sulle postazioni o per terra.
All.H: REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO DI BENI, LAVORI E SERVIZI E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 07/01/2026)
PARTE I
Regolamento d’Istituto relativo alle procedure di affidamento di contratti di appalto di beni, lavori e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea disciplinati dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” redatto ai sensi dell’art. 45 c.2 lettera a) Decreto MIUR n.129 del 28 agosto 2018 (criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico).
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Finalità e fonti normative.
Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri con i quali l’Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Manfredini” procede all’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui al libro secondo del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (nuovo codice degli appalti) con la finalità di rendere agevole, chiara e trasparente l’attività negoziale ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera a) Decreto MIUR n.129 del 28 agosto 2018 ; fissa i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale e autorizza il Dirigente Scolastico a procedere negli affidamenti diretti fino a 140.000 euro (iva esclusa). La redazione si fonda sull’applicazione delle seguenti norme che regolano l’attività negoziale dell’Istituzione Scolastica:
- a) lgs 31 marzo 2023 n. 36 (nuovo codice degli appalti).
- b) lgs 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107).
- c) 208/2015 art. 1 comma 512.
- d) Le linee guida Anac n.4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successive modifiche ed integrazioni (206 del 1/3/2018 e 636 del 10 luglio 2019) per quanto compatibili con il d.lgs. 31/03/2023 n. 36. d- Le linee guida dell’autorità di gestione del PON del 13/01/2016 con protocollo 1588 per quanto compatibili.
- e) L’aggiornamento alle linee guida del PON del 13/01/2016 con protocollo 1588 del 25/07/2017 n 31732per quanto compatibili.
- f) Regole del sistema E-procurement della pubblica amministrazione (regole MEPA).
- g) Orientamenti interpretativi del MIUR prot. n. 74 del 5/1/2019.
- h) L 16 luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
- i) 31 maggio 2021, n. 77 – Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
- j) Delibera n. 582 del 13/12/2023 e ss. Comunicati e Provvedimenti ANAC.
- k) gs. 31 dicembre 2024, n. 209.
Art. 2 Principi generali.
Nell’espletamento delle procedure per l’affidamento di cui al citato art. 50 d.lgs. 36/2023, l’istituzione scolastica svolge l’attività negoziale in aderenza ai principi di cui al D.lgs. 36/2023: economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, legalità, concorrenza, non discriminazione, imparzialità e pubblicità, proporzionalità, rotazione e ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione automatica, i requisiti generali di cui all’art. 94 del D.lgs. n. 36/2023.
Art. 3 Principio di rotazione.
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 36/2023, in applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere oppure nello stesso settore di servizi (Allegato 1).
È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per le seguenti fattispecie:
- a) per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- b) nel caso di Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della PA, inviata a tutti gli operatori che, per la specifica categoria merceologica di riferimento dei beni o servizi da acquisire, risultano iscritti nel MEPA;
- c) in caso di “procedure ordinarie o comunque aperte al mercato” qualora, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, non si “operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;
- d) nel caso in cui l’Istituto ripartisca gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 49.
- e) in casi in cui si riscontri l’effettiva assenza di alternative “tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento”.
CAPO II- PRESUPPOSTI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
Art. 4 Soglie e limiti di importo.
Sulla base di quanto previsto dal DI n.129/2018 e dal d.lgs. 36/2023 le modalità per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture saranno le seguenti:
- a) Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 5.000: affidamento diretto a cura del Dirigente scolastico, senza previa consultazione o comparazione di offerte. Per tale importo, ai sensi dell’art. 49 c. 6 del D.lgs. 36/2023 è consentito derogare al principio di rotazione.
- b) Per affidamenti di servizi e forniture, di importo fino a 10.000 euro: affidamento diretto a cura del Dirigente scolastico, senza previa consultazione o comparazione di offerte, nel rispetto del principio di rotazione.
- c) Per L’affidamento servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo superiore a 10.000 euro e inferiore a 140.000 euro: affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante(art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023).
- d) Per affidamenti di lavori di importo superiore a 10.000 euro e inferiore a 150.000 euro: affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art. 50 c. 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023).
- e) Per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro IVA esclusa e inferiore a 1 milione di euro IVA esclusa procedura negoziata senza bando per affidamento di lavori, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, si procederà all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 50 c. 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023).
- f) Per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro IVA esclusa e fino alle soglie di cui all’art. 14, procedura negoziata senza bando per affidamento di lavori, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del D.lgs. 36/2023; si procederà all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 50 c. 1 lett. d) D.lgs. 36/2023).
- g) Per affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiori a 140.000,00 euro IVA esclusa e fino alle soglie di cui all’art. 14 del D.lgs. 36/2023, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione; si procederà all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 50 c. 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023).
Il valore delle soglie fissate dal Codice può essere passibili di ulteriori modifiche da parte di interventi legislativi: pertanto anche in tal caso occorrerà fare riferimento agli eventuali adeguamenti normativi ai fini dell’applicazione dei limiti precedentemente indicati.
CAPO III – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Art. 5 Ufficio istruttorio e Commissione attività negoziali.
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) si identifica nella figura del Dirigente Scolastico. Il RUP si occupa per l’Amministrazione di richiedere il codice CIG presso l’ANAC ed eventualmente il codice CUP quando dovuto. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è titolare dell’istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico.
Il Direttore SGA cura comunque la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali secondo i criteri stabiliti dalle norme e coerenti con il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice, in quanto applicabili e compatibili con le esigenze di celerità e semplificazione delle procedure in economia. La commissione è necessaria solo in caso di procedura negoziata, ristretta o aperta quando il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione che esaminerà le offerte deve essere costituita da almeno tre 3 membri, individuati dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e prima dell’apertura delle buste. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, quando le esigenze dovessero richiederlo. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
Art. 6 Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale.
Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 44 del decreto del MIUR n. 129 del 2018, svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte ai sensi dell’articolo 45 dello stesso decreto. Nello svolgimento dell’attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete, comunque, l’attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all’articolo 21 del decreto 129/2018. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h) decreto 129 /2918, può avvalersi dell’opera di esperti esterni.
Art.7 Competenze del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale.
Il Consiglio d’istituto delibera secondo quanto previsto dall’art. 45 comma 1 del D.I. n. 129/2018 in ordine:
- a) all’ accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all’istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l’impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all’impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
- e) all’alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
- f) all’adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione dell’Istituzione Scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d’Istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera d’invito;
- j) all’acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell’istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
- a9) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D. Lgs 36/2023 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) cquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all’art.21 del D.I. n. 129/2018.
CAPO IV – OBBLIGHI E FACOLTÀ DI ADESIONE A CONVENZIONI E STRUMENTI DI ACQUISTO CENTRALIZZATI
Art.8 Mercato elettronico.
Nel rispetto dei criteri di digitalizzazione e di dematerializzazione delle procedure di acquisto, nonché dei principi di economicità e trasparenza, è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico (MEPA), salvo deroghe espressamente normate da disposizioni normative e/o provvedimenti specifici.
È, comunque, sempre obbligatorio il ricorso alle Convenzioni quadro attive sul portale CONSIP.
Art. 9 Criteri di scelta dell’offerta.
Per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo. Nel caso in cui il criterio di scelta è l’offerta più economicamente conveniente dovrà essere nominata una commissione composta in numero disperi con un minimo di tre membri nominati dal Dirigente Scolastico tra il personale in servizio che ha le competenze per valutare. Della commissione può far parte il Rup, che si identifica nella persona del dirigente scolastico. La nomina deve avvenire dopo la data di scadenza delle offerte e i commissari devono dichiarare l’assenza di incompatibilità e conflitti d’interesse.
Art 10 Divieto di frazionamento delle prestazioni (concesso per tipologia uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione).
Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificiosamente frazionata.
Per le uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione è ammesso il frazionamento secondo le seguenti categorie:
- Uscite didattiche di ½ giornata sul territorio (scheda finanziaria A56): attività svolte dalle classi fuori dall’edificio scolastico ma nel territorio circostante (interviste, visite a luoghi naturali, sedi di lavoro, mostre, istituti culturali, attività di continuità, orientamento, cinema e teatro), con durata non superiore all’orario scolastico giornaliero
- Visite di istruzione di una giornata (scheda finanziaria A55): attività di approfondimento svolte in Comuni diversi da quello della scuola, oppure nel Comune stesso, con durata superiore all’orario scolastico. Rientrano in questa tipologia visite per attività didattiche di approfondimento e/o laboratori pratico-sportivi o ricreativi.
- Viaggi di istruzione di più giorni (scheda finanziaria A55): a) Viaggi di approfondimento culturale e conoscenza ambientale.Promuovono la conoscenza del territorio, del patrimonio paesaggistico, monumentale, culturale e folkloristico, includendo anche centri minori di interesse storico-artistico o tecnico; b) Viaggi connessi ad attività sportive o musicali.Comprendono partecipazioni a manifestazioni sportive o musicali con finalità educative.
CAPO V – AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 11 Aggiudicazione.
Il RUP può motivatamente deliberare di non procedere all’aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP delibera in merito all’aggiudicazione definitiva, ovvero può aggiudicare anche in presenza di una sola offerta congrua, conveniente e idonea.
Art. 12 Informazioni oggetto di pubblicazione.
Ai sensi della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, viene assicurata la pubblicazione, sul proprio sito web istituzionale, delle informazioni relative all’attività negoziale svolta.
L’aggiudicazione definitiva dei contratti affidati mediante l’utilizzo delle procedure semplificate o superiori alla soglia di € 140.000 sarà comunque resa nota ai partecipanti.
Art. 13 Accesso agli atti.
- Per la disciplina dell’accesso agli atti inerenti alle procedure di cui al presente regolamento, si applicano, anche per quanto non espressamente previsto da questo articolo, le disposizioni normative di cui agli articoli 13 e 79 del Codice, nonché della Legge n. 241/1990.
- Costi di ricerca, visura e riproduzione:Il rimborso delle spese di ricerca e visura è dovuto esclusivamente nei casi in cui l’attività richieda operazioni di ricerca, individuazione ed estrazione degli atti tali da comportare un aggravio di lavoro per l’ufficio competente.L’importo eventualmente dovuto si aggiunge ai costi di riproduzione o scansione.
- Rimborso spese di ricerca e visura per documenti cartacei:
a) documenti fino a 5 anni antecedenti la richiesta: € 2,00;
b) documenti oltre 5 e fino a 15 anni antecedenti la richiesta: € 5,00;
c) documenti formati oltre 15 anni antecedenti la richiesta: € 10,00;
d) la ricerca dei documenti disponibili nelle banche dati in formato elettronico è gratuita.
4. Costi di riproduzione:– formato A4: € 0,20 per facciata;– formato A3: € 0,50 per facciata.
Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari.
Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite fatturazione elettronica oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n. 136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).
Art. 15 Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo.
I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Art. 16 Risoluzione e recesso.
In caso di annullamento ovvero revoca in autotutela dell’aggiudicazione, l’Amministrazione recede dal contratto, ove già stipulato. È prevista la corresponsione di un indennizzo esclusivamente nell’ipotesi di revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies, comma 1, della Legge n. 241 del 1990.
PARTE 2
CAPO I –CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI (LETTERA H, COMMA 2, ART. 45 D.I. 129/2018)
Art. 17 Finalità e ambiti di applicazione.
Per i contratti di prestazione d’opera si fa riferimento all’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica, agli art. 44 e 45, comma 2, lettera h, del Decreto Interministeriale n. 129/18.
La finalità che si intende perseguire è quella di garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l’oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione della spesa per gli stessi, stabilendo il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto.
AI fine di soddisfare le esigenze di cui sopra, su proposta del Collegio dei docenti, e in base alla programmazione dell’Offerta Formativa, l’Istituzione scolastica, verificata l’impossibilità di utilizzare a tale scopo il personale interno e in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi degli art. 44 e 45, c. 2, lettera h, del Decreto interministeriale n.129/18, per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o per coincidenza con altri impegni di lavoro del medesimo personale.
Art. 18 Modalità di selezione.
Il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e di quanto previsto nel Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo e nel sito web dell’Istituto.
Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito, nonché la tipologia e l’elenco dei contratti che si intende stipulare.
Per ciascun avviso dovranno essere specificati i seguenti elementi: a. la definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con riferimento espresso ai piani, ai programmi o all’ambito disciplinare; b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; c. la durata dell’incarico, intesa in termini di inizio e di conclusione della prestazione e/o il numero delle ore di attività; d. il luogo dell’incarico e le modalità di realizzazione del medesimo; e. il compenso per la prestazione, adeguatamente motivato, e tutte le informazioni correlate; f. il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione; g. l’eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l’aspirante; h) la dichiarazione dell’interessato, se si tratta o meno di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione e della sua precisa posizione giuridica e fiscale.
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico, i candidati devono in ogni caso:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) chiarare di non essere sottoposti a procedimenti penali.
Il Dirigente Scolastico potrà avvalersi della collaborazione di un’apposita commissione dallo stesso nominata per le valutazioni. Il principio fondamentale per la selezione e l’individuazione dell’esperto sarà quello della valutazione comparativa, secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 20, che recepisce quanto indicato dall’art. 45 del D.I. n.129/2018. In caso di una sola candidatura, il Dirigente scolastico potrà valutare in autonomia.
Art. 19 Esclusioni.
L’Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l’espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:
- a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”, che consenta il raggiungimento del fine comportando un costo equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria (Circ. 2/2008);
- b) qualora non fosse presentata alcuna domanda a seguito dell’avviso di cui al precedente articolo del presente regolamento, oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste;
- c) quando si renda necessario il ricorso a specifica professionalità insostituibile con altra figura che rivesta carattere fiduciario (es. RSPP e/o Medico Competente). L’affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato.
Art. 20 Criteri di scelta del contraente.
Nelle procedure di comparazione a seguito di Avvisi, il conferimento degli incarichi a esperti interni ed esterni avverrà sulla base della tabella di valutazione dei titoli allegata al presente Regolamento, deliberata dagli organi collegiali, accompagnata dal curriculum vitae in formato europeo, salvo che per specifici progetti siano deliberati criteri di valutazione diversi appositamente deliberati con motivazione dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto.
In caso di parità di punteggio, sarà preferito il candidato con più anni di servizio.
Art. 21 Autorizzazione dipendenti pubblici.
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, nei casi previsti dall’art. 53 del D.L. vo 30/3/2001, n. 165.
Art. 22 Determinazione del compenso.
Il compenso attribuibile deve tener conto:
- a)del tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto esterno e/o all’associazione;
- b) delle disponibilità finanziarie programmate
Il compenso per attività di insegnamento svolte dall’esperto esterno e/o dall’associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.
Può essere anche previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente per l’Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi previsti per specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
È fatto divieto di anticipazione di somme.
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
Misura dei compensi: Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:
- personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, impegnato in attività con gli alunni, eccetto I casi specificamente regolamentati): il compenso specificato nella tabella allegata al C.C.N.L. in vigore.
- personale estraneo all’Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività: con il prestatore d’opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL: l’art. 2233 del Codice civile precisa che in ogni caso il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Pertanto, qualora siano richieste professionalità tali da giustificarne il superamento, nello stabilire il compenso, si può fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. 326 del 12/10/1995 oppure alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/2/2009. Nel caso di compenso eccedente l’importo tabellare, nell’affidare l’incarico, sarà necessario motivarlo adeguatamente, in quanto le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggiore compenso.
Per quanto riguarda PNRR/ PON e/o POR si dovrà fare riferimento, altresì, ai costi orari stabiliti nelle rispettive Linee Guide.
Art. 23 Stipula del contratto.
Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto che deve essere sottoscritto da entrambi i contraenti.
La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale.
La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice civile.
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili, salvo delibera del Consiglio d’Istituto.
Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. La documentazione relativa al contratto di prestazione d’opera è tenuta dal Direttore SGA ed è soggetta agli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.
Art. 24 Rescissione del contratto.
L’Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che, dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni, queste risultassero mendaci, l’Amministrazione scolastica procede, nei modi e termini previsti dalle norme vigenti, alla risoluzione unilaterale del contratto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.
Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi verso gli alunni, l’Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto.
Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motiva- zioni di salute debitamente documentate.
Art. 25 Valutazione della prestazione.
L’Istituto può effettuare una valutazione finale del progetto e dell’intervento dell’esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento o altri strumenti di valutazione stabiliti dal Dirigente Scolastico. L’esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.
PARTE 3
CAPO I – FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
Art. 26 – Disciplina generale.
Il Fondo economale per le minute spese, previsto dall’art. 21 del D. I. n. 129/2018, ha la funzione di provvedere al pagamento delle spese relative a beni, servizi e anche a piccoli lavori di manutenzione, secondo i limiti e le modalità di cui al presente regolamento, quando, non essendo utile esperire le procedure di rito per l’esiguità dell’importo o l’urgenza dell’acquisizione, le spese sono immediatamente necessarie per le esigenze occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’Istituzione scolastica.
Art. 27- Competenze del Direttore SGA nella gestione del Fondo economale.
Le attività negoziali inerenti alla gestione del Fondo economale per le minute spese sono di competenza del Direttore SGA, ai sensi dell’art. 44, 3° comma, del D. I. n. 129/2018.
L’ammontare del Fondo economale, nonché l’importo massimo di ogni spesa minuta, sono stati stabiliti con delibera del Consiglio d’Istituto
Art. 28 – Gestione delle spese.
Il Direttore SGA esegue i pagamenti relativi alle tipologie di spesa previste nel piano dei conti allegato al
Programma Annuale, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, mediante gli strumenti ritenuti più idonei ed efficaci. A tal fine, il Direttore SGA può dotarsi di appo sita carta elettronica per effettuare la gestione delle spese senza l’uso del contante.
Art. 29 – Pagamento delle spese.
Le spese di cui sopra devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale, o altri documenti validi agli effetti fiscali. Solo in casi eccezionali e non ricorrenti, la documentazione può consistere in una dichiarazione personale del percipiente che attesti la somma percepita a titolo di ristoro e rimborso spese.
Art. 30 – Reintegro del Fondo economale.
Durante l’esercizio finanziario, il Fondo economale per le minute spese è reintegrabile, anche più volte. Il reintegro, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del Direttore re SGA. I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza, secondo la natura della spesa effettuata (funzionamento amministrativo e/o didattico generale e progetti cui si riferiscono le minute spese sostenute, con i relativi codici dei conti o sottoconti del piano dei conti corrispondenti alle spese effettuate). La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da fattura, scontrino, nota spese o dichiarazione di ricevuta, in cui figuri l’importo pagato e la descrizione della spesa.
Art. 31 Norma di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia:
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;
- 45, comma 2 lett. a) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce al Consiglio d’istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell’attività negoziale relativa all’affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Nota MIUR 74 del 5 gennaio 2019 recante “Orientamenti interpretativi DI 129/2018”, in particolare il Titolo V – Attività negoziale laddove prevede che le deliberazioni del Consiglio d’Istituto “dettino un’autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria”;
- n. 108 del 2021 di conversione del DL 77/2021 Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
CATEGORIA INFORMATICA – Accessori per informatica Hardware e Software per le reti Hardware per l’informatica (PC – Monitor per PC – Tablet etc.) Hardware per l’informatica (Stampanti – Scanner – sistemi di acquisizione dati – Tavolette grafiche etc.) Sistemi didattici Multimediali (LIM – Proiettori Interattivi – Monitor Touch etc.) Robot e Bracci Robotici semiprofessionali) Software per sistemi didattici Sistemi didattici informatizzati (Hardware – piccoli sistemi robotici etc.) Provider Reti- telematiche
CATEGORIA ELETTRONICA – Accessori e Schede per Elettronica Antifurto Componenti elettronici Sistemi di controllo PLC Strumentazione elettronica
CATEGORIA ARREDI – Arredi per aule – Arredi per Ufficio – Arredi per laboratori
CATEGORIA VIAGGI E TRASFERIMENTI – Agenzie Viaggio e Biglietteria – Alberghi – Noleggio bus Ristorazione
CATEGORIA MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICIO – Fotocopiatrici – assistenza, noleggio Macchine per ufficio – Stampanti per Ufficio Manutenzioni impianti e apparecchiature
CATEGORIA MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA – Modulistica Consumabili Carta per stampante o copiatrici Toner Articoli per Ufficio
CATEGORIA PUBBLICITA’ E GRAFICA – Timbri e targhe – Tipografie Agenzie pubblicitarie
CATEGORIA EDITORIA Libri – Libri Scolastici – Pubblicazioni – Legatorie
CATEGORIA FORNITURE VARIE – Materiali Elettrici – Materiali idraulici – Materiali Plastici – Materiali per la
Sicurezza – Materiale Antincendio – Materiali per lo Sport – Materiale Pulizia – Materiale Antinfortunistica
CATEGORIA AGENZIE DI SERVIZI E VARIE – Smaltimento di Rifiuti Speciali – Servizi Postali – Agenzie di Formazione e Linguistiche – Agenzie di Pulizia – Agenzie di Assicurazione
All.I: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI
(Si veda Allegato)