Circolare 105

Circ. n. 105 del 15/03/2025- Continuità docente di sostegno a tempo determinato

Richiesta da parte delle famiglie di alunni con disabilità della continuità del docente di sostegno a tempo determinato per l'a.s. 2025/26

DS Marzia Mancini

Dirigente Scolastico

 

OGGETTO: continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno ai sensi del DL 71/2024 come disposto dal DM 32 del 26 febbraio 2025

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha recentemente emanato il decreto 32 del 26 febbraio 2025 contenente misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, a norma dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Le famiglie interessate potranno inviare richiesta di continuità del docente di sostegno all’indirizzo LTIC841003@istruzione.it entro il 31 maggio2025.

Successivamente il Dirigente Scolastico valuterà la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe e comunicherà l’esito di tale valutazione al docente e alla famiglia entro il 15 giugno. Si ricorda che qualora ricorrano le condizioni per la conferma della/del docente, sarà poi il docente stesso a dover esprime la volontà di essere confermata/o con precedenza assoluta presentando apposita istanza all’ufficio territorialmente competente per ottenere l’incarico. L’ ufficio territoriale competente verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina entro il 31 agosto. Il DS comunicherà l’esito all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia.

La procedura di conferma, valida per l’a.s. 2025/26, può essere proposta esclusivamente per le seguenti categorie di personale:

  1. docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità;
  2. docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle GPS per il relativo grado, redatte ai sensi dell’articolo 3, comma 10, lettera b), dell’Ordinanza[1];
  3. ai docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della procedura di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza[2].

Il Dirigente scolastico

[1] OM 16/05/2024 n. 88, art. 3, comma 10, lettera b):

-la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado

[2] OM 16/05/2024 n. 88, art. 12, comma 9:

-In caso di ulteriore incapienza, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

 

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