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Regolamento IA

Regolamento per l'uso dell'Intelligenza artificiale nell'Istituto (Delibera n. 46 del 25/03/2026)

Descrizione

PREMESSA

L’intelligenza artificiale rappresenta una delle trasformazioni tecnologiche più rilevanti del nostro tempo e incide in modo significativo sui processi di produzione del sapere, di organizzazione del lavoro e di costruzione delle relazioni sociali. Anche la scuola è chiamata a confrontarsi con questa trasformazione, non per subirla, ma per comprenderla, orientarla e governarla in funzione delle proprie finalità educative.

L’intelligenza artificiale non è un soggetto autonomo, ma uno strumento progettato dall’essere umano. Il suo utilizzo richiede quindi competenze, consapevolezza, responsabilità e senso critico. Solo attraverso un uso informato e vigilato è possibile valorizzarne le potenzialità – in termini di inclusione, personalizzazione degli apprendimenti e supporto ai processi organizzativi – evitando al contempo rischi legati a opacità, automatismi decisionali, discriminazioni o violazioni dei diritti fondamentali.

Il quadro normativo europeo ha definito un sistema di regole per garantire che lo sviluppo e l’uso dell’intelligenza artificiale avvengano in modo sicuro, trasparente e rispettoso della persona. In particolare, il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI ACT) introduce un approccio basato sul rischio e stabilisce obblighi specifici per i soggetti che sviluppano o utilizzano sistemi di IA, con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali e alla necessità di adeguati livelli di alfabetizzazione.

In tale contesto, l’istituzione scolastica è chiamata a svolgere un ruolo essenziale di mediazione culturale ed educativa, accompagnando studenti, famiglie e personale nella comprensione critica delle tecnologie emergenti e nella costruzione di un uso responsabile e consapevole delle stesse.

Il presente Regolamento nasce pertanto dall’esigenza di definire un quadro chiaro, condiviso e stabile per l’impiego dell’intelligenza artificiale all’interno dell’Istituto, nel rispetto delle norme vigenti e dei valori fondanti della scuola pubblica.

PREMESSA NORMATIVA

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, che disciplina l’uso dei sistemi di IA nell’Unione Europea secondo un approccio basato sul rischio;

VISTO in particolare l’articolo 4 del medesimo Regolamento, che prevede l’obbligo per i soggetti che utilizzano sistemi di IA di adottare misure adeguate atte a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale;

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento, per utilizzatore (“deployer”) si intende qualsiasi soggetto che impiega sistemi di IA sotto la propria responsabilità nell’ambito di attività professionali o istituzionali;

RITENUTO necessario disciplinare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno dell’Istituto in modo coerente con le finalità educative, organizzative e formative della scuola, nel rispetto delle norme europee e nazionali;

VISTE le Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’uso dell’intelligenza artificiale in ambito scolastico;

VISTO  l’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione del Piano d’Istituto per l’Intelligenza Artificiale ai sensi delle Linee guida MIM 2025, Prot. 0011243/U del 15/12/2025;

 

SI ADOTTA il presente Regolamento.

PRINCIPI GENERALI

L’uso dell’intelligenza artificiale nell’Istituto si fonda sui seguenti principi:

Centralità della persona

L’intelligenza artificiale è strumento di supporto ai processi educativi e organizzativi e non può in alcun caso sostituire il ruolo dell’essere umano, la relazione educativa, il pensiero critico e la responsabilità professionale.

Approccio proporzionato al rischio

L’impiego dei sistemi di IA è valutato in relazione al livello di rischio che essi comportano per le persone, in coerenza con l’approccio previsto dall’AI ACT, privilegiando soluzioni a basso impatto e facilmente controllabili.

Trasparenza

Gli utenti devono essere messi in condizione di sapere quando interagiscono con un sistema automatizzato e con quali finalità esso viene utilizzato.

Tutela dei dati personali

Ogni utilizzo dell’IA deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR, limitando il trattamento allo stretto necessario ed evitando l’uso di dati identificativi o sensibili (particolari).

Minimizzazione dei dati

È fatto divieto di inserire nei sistemi di IA dati personali riconducibili direttamente a studenti, famiglie o personale scolastico. Devono essere utilizzati esclusivamente dati pseudonimizzati o non riferibili a soggetti reali.

Responsabilità individuale

Ogni soggetto è responsabile dell’uso che fa degli strumenti di IA. L’Istituto non risponde di utilizzi impropri, non autorizzati o contrari al presente Regolamento.

 

 

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina l’uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) nell’Istituto, al fine di garantirne un utilizzo consapevole, responsabile, sicuro, eticamente fondato e conforme alla normativa vigente.

L’IA è considerata strumento di supporto ai processi educativi, organizzativi e gestionali e non può in alcun caso sostituire il giudizio umano, la relazione educativa, la responsabilità professionale e l’autonomia pedagogica.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

  • Intelligenza Artificiale (IA): qualsiasi sistema informatico progettato per generare output quali testi, immagini, dati o decisioni basate su modelli di apprendimento automatico, linguistico o predittivo.
  • Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni che utilizzano algoritmi di apprendimento (machine learning), modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) o generazione di contenuti multimediali.
  • Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA per attività scolastiche o amministrative.
  • Referente per l’IA: figura designata dal Dirigente Scolastico per coordinare la strategia d’istituto sull’intelligenza artificiale.

Art. 3 – Riferimenti normativi

Il Regolamento si fonda in particolare su:

  • Regolamento (UE) 2024/1689 (AI ACT);
  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
  • Linee guida MIM per l’introduzione dell’IA nelle istituzioni scolastiche (DM 166/2025);
  • Linee di orientamento per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
  • Documento di e-Policy “Generazioni Connesse”.

Art. 4 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutto il personale docente e ATA, agli studenti, alle famiglie e ai collaboratori esterni.

Si applica anche agli utilizzi degli strumenti di IA effettuati al di fuori dell’edificio scolastico quando tali utilizzi siano riconducibili ad attività scolastiche (compiti a casa, lavori di gruppo, progetti, gare, presentazioni pubbliche o iniziative in cui lo studente o il personale rappresentano l’Istituto).

Il presente Regolamento si coordina con il Regolamento di Istituto, il Patto Educativo di Corresponsabilità, il PTOF e la e-Policy.

In caso di contrasto con altri documenti dell’Istituto, prevale la normativa sovraordinata, seguita dal Regolamento di Istituto, quindi dal presente Regolamento e infine dalle deliberazioni attuative.

Art. 5 – Criteri applicativi

L’uso dell’IA si fonda sui seguenti principi:

  • Centralità della persona e della relazione educativa
  • Supervisione e responsabilità umana
  • Trasparenza e spiegabilità
  • Tutela dei minori e dei diritti fondamentali
  • Equità e inclusione
  • Sicurezza e affidabilità
  • Proporzionalità e gradualità
  • Accountability e tracciabilità

Art. 6 – Principio di reversibilità

Ogni adozione di strumenti di IA è considerata reversibile. In caso di effetti negativi, criticità, rischi o mancato raggiungimento degli obiettivi, l’Istituto può sospendere o dismettere l’utilizzo in qualsiasi momento.

La sperimentazione controllata di strumenti di IA è considerata parte legittima dell’innovazione educativa, purché avvenga nel rispetto delle procedure e delle tutele previste.

Titolo II – Ambiti di utilizzo e divieti

Art. 7 – Ambiti di utilizzo consentiti

L’IA può essere utilizzata per:

  • supporto alla progettazione didattica;
  • personalizzazione degli apprendimenti;
  • inclusione e accessibilità;
  • supporto ai processi organizzativi e amministrativi;
  • educazione alla cittadinanza digitale.

È vietato l’uso dell’IA per:

  • valutazioni automatizzate degli studenti;
  • orientamento o selezione automatica;
  • profilazione comportamentale;
  • monitoraggio delle emozioni;
  • sorveglianza sistematica.

Art. 8 – Sistemi vietati

È vietato l’uso di sistemi di IA che rientrano nelle categorie vietate dal Regolamento UE 2024/1689, in particolare:

  • riconoscimento facciale o biometrico;
  • rilevazione o inferenza delle emozioni;
  • sistemi di punteggio sociale;
  • tecniche subliminali o manipolative;
  • categorizzazioni discriminatorie.

Art. 9 – Classificazione dei sistemi di Intelligenza Artificiale

I sistemi di IA sono classificati dall’Istituto secondo un approccio basato sul rischio, in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689:

  1. Sistemi a rischio inaccettabile: vietati in modo assoluto.
  2. Sistemi ad alto rischio: non adottati salvo deroga eccezionale motivata.
  3. Sistemi a rischio limitato: ammessi con obblighi di trasparenza, supervisione e assenza di dati personali.
  4. Sistemi a rischio minimo: liberamente utilizzabili nel rispetto del Regolamento.

La classificazione è effettuata dal GLIA con il supporto del DPO, ed è documentata.

Titolo III – Ruoli e responsabilità

Art. 10 – Ruoli

  • Il Dirigente scolastico garantisce conformità e supervisione.
  • Il Referente IA / Animatore digitale supporta l’attuazione.
  • I docenti utilizzano l’IA in modo pedagogicamente fondato.
  • Il personale ATA utilizza l’IA secondo le procedure.
  • Gli studenti utilizzano l’IA in modo corretto e dichiarato.
  • Le famiglie sono informate e coinvolte.
  • I fornitori devono rispettare il Regolamento.

Art. 11 – Referente d’Istituto per l’IA

Il Dirigente Scolastico nomina un Referente per l’Intelligenza Artificiale con compiti di:

  • coordinare la pianificazione delle attività sull’IA nel PTOF;
  • supportare docenti e personale ATA nell’uso degli strumenti approvati;
  • collaborare con il DPO per la valutazione d’impatto (IA Impact Assessment) e con l’RSPP per l’aggiornamento del DVR;
  • curare la formazione interna e il raccordo con il Ministero e i soggetti accreditati.

Art. 12 – Gruppo di Lavoro per l’Intelligenza Artificiale (GLIA)

È istituito il Gruppo di Lavoro per l’IA con funzioni di:

  • valutazione delle proposte;
  • analisi del rischio;
  • monitoraggio delle sperimentazioni;
  • supporto tecnico-pedagogico;
  • redazione del report annuale.

La composizione è definita con atto del Dirigente.

Art. 13 – Pianificazione nel PTOF

L’Istituto integra nel PTOF una sezione dedicata alla strategia di adozione dell’IA, che specifica finalità, strumenti, azioni di formazione, monitoraggio e tutele, mediante il Piano per l’Intelligenza Artificiale (PIA).

Art. 14 – Procedura di adozione degli strumenti di IA

L’adozione di strumenti di IA avviene esclusivamente attraverso una procedura formale che prevede:

  1. individuazione del bisogno;
  2. proposta progettuale motivata;
  3. valutazione del rischio e della conformità;
  4. autorizzazione del Dirigente scolastico;
  5. sperimentazione controllata;
  6. monitoraggio e valutazione finale.

La valutazione della proposta avviene entro 30 giorni dalla presentazione; la sperimentazione ha durata definita e non superiore a un anno scolastico, salvo proroga motivata.

Titolo IV – Formazione e consapevolezza

Art. 15 – Formazione

La formazione sull’IA è obbligatoria per il personale che utilizza o fa utilizzare sistemi di IA, in conformità all’art. 4 dell’AI ACT.

La scuola promuove inoltre percorsi educativi per studenti e famiglie sull’uso consapevole dell’IA.

Art. 16 – Educazione all’IA per gli studenti

L’Istituto integra l’educazione all’IA nei percorsi di educazione civica digitale e nelle discipline, al fine di sviluppare consapevolezza, pensiero critico e responsabilità nell’uso delle tecnologie.

Titolo V – Trasparenza, dichiarazione d’uso e responsabilità

Art. 17 – Dichiarazione dell’uso dell’IA

Gli studenti sono tenuti a dichiarare esplicitamente se e in che modo hanno utilizzato strumenti di IA nei propri elaborati.

La mancata dichiarazione configura uso scorretto e può essere valutata come forma di plagio.

Art. 18 – Età e consenso

L’uso di strumenti di IA da parte di studenti minorenni richiede il consenso informato dei genitori o tutori legali.

Art. 19 – Responsabilità

La responsabilità del contenuto e delle decisioni resta sempre in capo alla persona che utilizza lo strumento di IA.

Resta ferma la responsabilità dell’Istituto per gli strumenti adottati e autorizzati e per le scelte organizzative che ne regolano l’uso.

Titolo VI – Privacy, sicurezza e monitoraggio

Art. 20 – Protezione dei dati

L’uso dell’IA deve rispettare il GDPR. È vietato utilizzare strumenti che richiedano dati biometrici, particolari (sensibili) o che consentano profilazione indebita.

Art. 21 – Monitoraggio

L’Istituto mantiene un elenco aggiornato degli strumenti di IA autorizzati e ne monitora l’utilizzo.

Art. 22 – Valutazione d’impatto dell’IA (DPIA)

Prima dell’introduzione di un sistema di IA l’Istituto effettua una valutazione d’impatto che consideri rischi per privacy, bias, effetti psicologici e cognitivi sugli studenti e sicurezza informatica.

Art. 23 – Aggiornamento del DVR

L’introduzione di strumenti di IA comporta l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, con particolare riferimento a cyber-risk, stress lavoro-correlato e tutela dei minori.

Titolo VII – Violazioni e sanzioni

Art. 24 – Segnalazione utilizzi impropri

L’Istituto prevede modalità riservate per la segnalazione di utilizzi impropri o criticità legate all’uso dell’IA, gestite dal Referente IA o dal Dirigente.

Art. 25 – Violazioni

Le violazioni del Regolamento sono valutate secondo criteri di gradualità, con finalità educativa e, se necessario, disciplinare.

Le violazioni sono valutate dal Dirigente scolastico, sentito il GLIA e, se necessario, il Consiglio di Classe o il Collegio dei Docenti, secondo criteri di proporzionalità, intenzionalità e recidiva.

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 26 – Rendicontazione

Il GLIA redige annualmente un rapporto sull’attuazione del Regolamento e del Piano IA, che è presentato agli organi collegiali e reso accessibile alla comunità scolastica.

Art. 27 – Revisione del Regolamento

Il presente Regolamento è oggetto di revisione annuale per garantirne l’allineamento con l’evoluzione normativa e tecnologica.

Art. 28 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo approvazione degli organi collegiali ed è parte integrante del Regolamento d’Istituto.

 

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